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Saman, la Cassazione rinvia la sentenza
Il Pg chiede la conferma dei 4 ergastoli
“Il movente del clan desta ripugnanza
Il sistema penale non può abdicare a tradizioni straniere”

17/6/2026 – La Corte di Cassazione ha rinviato al 15 luglio la sentenza a carico dei famigliari – genitori, cugini e zio – di Saman Abbas, la ragazza pakistana di 18 anni assassinata dal clan nella notte fra il 30 aprile e il 1° maggio 2021- perché rifiutava il matrimonio combinato e rivendicava la propria libertà.

Oggi i giudici della prima sezione penale, dopo ascoltato i difensori delle parti, hanno disposto il differimento della decisione alla luce della complessità.

L’avvocato generale della Suprema Corte, Marco Dall’Olio, ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi e la conferma dei quattro ergastoli comminati il 18 aprile 2025 nel processo davanti alla Corte d’appello di Bologna ai genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen e ai cugini Noman Ul Haq e Ijaz Ikram, accusati di omicidio e soppressione di cadavere, e la conferma dei 22 anni di reclusione decisi per lo zio, Danish Hasnain che aveva fatto ritrovare i resti della povera Saman.

Nella requisitoria di trentatré pagine, la Procura Generale ha fissato un principio invalicabile: il nostro sistema giuridico non può gettare la spugna davanti a tradizioni straniere, i diritti fondamentali della persona vengono prima di tutto e sopra a tutto”.

Saman Abbas

I resti della giovane pakistana furono ritrovati nel novembre 2022 in un casolare in disuso in fondo alla distesa di serre dei cocomeri, non lontano da dove viveva e lavorava tutta la famiglia, nelle campagne di NovellaraStrangolata per aver rifiutato un matrimonio combinato con un cugino nel suo Paese d’origine, fatto compiuto “con premeditazione” e per “motivi abietti”.

L’avvocato generale ha usato parole di fuoco: “Saman doveva essere punita: questo è un punto fermo di tutto il processo – ha detto nella requisitoria, depositata in trentatrè pagine – La volontà era di impartirle una lezione, non poteva decidere da sola della sua vita, non poteva avere una vita propria. Il delitto è stato organizzato nei minimi dettagli, un atto corale  e premeditato. Una vicenda agghiacciante“.

“L’omicidio di Saman, pur avendo radici culturali proprie, tradisce il ricorso a una violenza estrema e sproporzionata, scelta come unico strumento per “emendare una presunta colpa’” (la volontà di libertà della ragazza), che realizza la natura turpe e ignobile del movente”.

Saman fu uccisa nel vialetto davanti a casa e sepolta a poca distanza dall’abitazione familiare a Novellara. Ad allertare le forze dell’ordine era stato il fidanzato della 18enne. Il corpo della giovane venne ritrovato il 18 novembre del 2022, dopo un anno e mezzo di ricerche infruttuose, e dopo che lo zio fuggito all’estero e catturato a Parigi indicò agli investigatori il luogo dove era stata sepolta. Le indagini si erano sempre concentrate sull’ambito familiare.

Novellara, il recupero dei resti di Saman

I giudici di Bologna avevano ribaltato la sentenza di primo grado pronunciata dalla Corte d’Assise di Reggio Emilia nei confronti dei cugini della vittima, che erano stati assolti e poi condannati all’ergastolo col riconoscimento delle aggravanti di premeditazione e motivi abietti. Saman fu uccisa nel vialetto davanti a casa e sepolta in una buca a poca distanza dall’abitazione familiare a Novellara. Ad allertare le forze dell’ordine era stato il fidanzato della ragazza.

LA REQUISITORIA DELLA PROCURA GENERALE

L’avvocato generale della Cassazione sottolinea nella sua requisitoria come “la Corte di Assise di Appello motiva innanzitutto circa il fatto che l’omicidio di Saman non sia stato un atto d’impeto, bensì una decisione deliberata dall’intero nucleo (eccetto il fratello Ali Haider) per sanzionare il disonore arrecato dalla ragazza, che aveva deciso di vivere secondo canoni sociali diversi da quelli di origine. In quest’ottica, la soppressione del cadavere è vista come l’estensione necessaria del progetto omicida, finalizzata a garantire l’impunità a tutti i membri del gruppo – si legge nella requisitoria – Sebbene non vi sia prova che i genitori abbiano fisicamente scavato la fossa, la Corte di Assise di Appello ha affermato la loro responsabilità a titolo di concorso morale e materiale, avendo essi partecipato alla fase della ‘consegna’ di Saman e perciò non potendo non sapere quali conseguenze vi sarebbero state in ordine a tale gesto.

Il giudice di secondo grado rileva inoltre che Habbar e Nazia avevano pianificato la partenza per il Pakistan immediatamente dopo il delitto: tale fuga postula necessariamente che il corpo non venisse ritrovato o venisse ritrovato solo dopo molto tempo; in caso contrario, l’intervento immediato delle autorità avrebbe impedito la loro partenza”, evidenzia l’avvocato generale Dall’Olio.

“L’omicidio di Saman, pur avendo radici culturali proprie, tradisce il ricorso a una violenza estrema e sproporzionata, scelta come unico strumento per ‘emendare una presunta colpa’ (la volontà di libertà della ragazza), che realizza la natura turpe e ignobile del movente”.

L’avvocato generale della Cassazione sottolinea nella sua requisitoria come “la Corte di Assise di Appello motiva innanzitutto circa il fatto che l’omicidio di Saman non sia stato un atto d’impeto, bensì una decisione deliberata dall’intero nucleo (eccetto il fratello Ali Haider) per sanzionare il disonore arrecato dalla ragazza, che aveva deciso di vivere secondo canoni sociali diversi da quelli di origine. In quest’ottica, la soppressione del cadavere è vista come l’estensione necessaria del progetto omicida, finalizzata a garantire l’impunità a tutti i membri del gruppo – si legge nella requisitoria scritta – Sebbene non vi sia prova che i genitori abbiano fisicamente scavato la fossa, la Corte di Assise di Appello ha affermato la loro responsabilità a titolo di concorso morale e materiale, avendo essi partecipato alla fase della ‘consegna’ di Saman e perciò non potendo non sapere quali conseguenze vi sarebbero state in ordine a tale gesto. Il giudice di secondo grado rileva inoltre che Habbar e Nazia avevano pianificato la partenza per il Pakistan immediatamente dopo il delitto: tale fuga postula necessariamente che il corpo non venisse ritrovato o venisse ritrovato solo dopo molto tempo; in caso contrario, l’intervento immediato delle autorità avrebbe impedito la loro partenza”, evidenzia l’avvocato generale Dall’Olio.

“Per la Corte di Assise di Appello di Bologna, motivazione che si ritiene condivisibile in punto di fatto e di diritto – scrive il rappresentante della procura generale della Cassazione – uccidere una figlia o una nipote, perché desiderosa di vivere la propria vita in libertà, è un motivo turpe e ignobile, che manifesta un senso di possesso parentale distorto e una perversità tale da giustificare l’aggravante”.

Il movente “spregevole e ignobile, rivela una tale perversità da destare repulsione e ripugnanza in ogni persona di media moralità.

Sul punto va precisato quanto segue: il primo giudice aveva escluso l’aggravante ritenendo che, nel contesto culturale pakistano degli imputati (definito impermeabile alle influenze esterne), il movente dell’onore non potesse considerarsi abietto in senso tecnico-giuridico, poiché costituiva una spinta non banale ma radicata nel loro retaggio.

Nondimeno “La Corte di secondo grado ha profondamente dissentito da tale impostazione, affermando che il riconoscimento di un fattore culturale non può tradursi in un inasprimento sanzionatorio o in una scusante, ma deve confrontarsi con lo sbarramento ‘invalicabile’ dei diritti fondamentali.

Il presidio dei diritti inviolabili della persona, quale il diritto alla vita, costituisce un limite assoluto all’introduzione, nel nostro sistema, di consuetudini o costumi incompatibili con la Costituzione italiana”.

Nessun rispetto per le tradizioni straniere può comportare l’abdicazione del sistema penale alla punizione di condotte non tutelanti dei diritti fondamentali“. Una conclusione che colloca i diritti primari della persona al di sopra di ogni altra motivazione o contesto culturale, e per questo è destinata a fare scuola.

(FONTE: adnkronos)

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