17/1/2026 – La Corte di Cassazione ha reso note le motivazioni in 109 pagine della sentenza con cui il primo luglio scorso aveva respinto respinto il ricorso di Paolo Bellini contro la condanna all’ergastolo quale coautore della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Sentenza che ha scritto la parola fine sul processo ai cosiddetti mandanti (tutti morti, da Licio Gelli a Ortolani a Mario Tedeschi, quindi non giudicabili), salvo l’eventualità, peraltro remote, di istruttorie sui misteri che permangono intorno alla strage. Di certo non si ferma la ricerca di una verità compiuta, considerato che le sentenze di primo e secondo grado hanno lasciato un enorme cono d’ombra non sanato dalla Suprema Corte.
Vediamo le motivazioni nella sintesi riferita dall’Ansa. Secondo la Cassazione nei confronti di Paolo Bellini è stata raggiunta la prova di un volontario contributo alla realizzazione della Strage di Bologna del 2 agosto 1980, “nella consapevolezza che la sua azione si iscriveva in una più ampia progettazione delittuosa finalizzata alla realizzazione del delitto ideato, organizzato e materialmente eseguito”. Questa le conclusione della Suprema Corte che, nel respingere il motivo di ricorso in cui la difesa dell’imputato (avvocati Capitella e Fiormonti, ndr.) contestava la ricostruzione della strage e il ruolo svolto da Bellini, ha accolto in pieno le conclusioni del giudizio di secondo grado.
La sentenza di appello aveva ribadito che l’esecuzione materiale della strage (per cui sono stati condannati anche i Nar Fioravanti, Mambro, Ciavardini e di più recente Cavallini) “era da ritenersi imputabile ad un commando terroristico composto da più cellule, costituite a loro volta da più soggetti provenienti da varie organizzazioni eversive di destra, uniti dal comune obiettivo di destabilizzare l’ordine democratico o, comunque, anche da soggetti legati ad apparati istituzionali ‘deviati’ disponibili a partecipare a gravissime operazioni delittuose per ricevere in contropartita agevolazioni, protezioni ed anche compensi in denaro”.
Dunque, la partecipazione di Bellini “non si limitava alla accertata sua presenza” in stazione al momento della strage, “ma era costituita dalla prova di un suo contributo volontario e consapevole alla fase centrale del trasporto, consegna e collocazione di almeno una parte dell’esplosivo”.
Inoltre, si dice, la sentenza di appello è arrivata ad affermare la responsabilità di Bellini attraverso una “ricostruzione indiziaria rigorosa, priva di illogicità manifeste”: ampiamente accertata è la presenza di Bellini sul luogo del delitto, subito dopo l’esplosione. Presenza che l’imputato ha contrastato con un alibi “dimostratosi non solo falso, ma organizzato previamente in modo raffinato”.
Questa affermazione è peraltro resa possibile dalla non ammissione nel processo d’appello della prova inconfutabile (quella dell’orologio al polso della donna che usciva in stazione) che l’uomo ritratto nel filmino Polzer non poteva essere Paolo Bellini. Il cono d’ombra diventa impenetrabile sia rispetto alla perizia Coppe sull’esplosivo, sia rispetto al presunto coordinamento sul posto da parte di non meglio identificati esponenti o collaboratori dei servizi collegati. Per non dire infine dell’incontro accertato nel febbraio 1980 tra Paolo Bellini e Thomas Kram, nella lista del gruppo Separat del terrorista internazionale Carlos al soldo di palestinesi e Kgb, nascosto per decenni e ignorato dalla magistratura. Ma, come si dice, “Cassazione è Cassazione”.