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Tragedia Mottarone e Gip sostituito: avvocati sul piede di guerra
Due giorni di astensione dalle udienze penali: obiettivo separazione carriere giudici-pm

24/6/2021 – Oggi e domani, giovedì e venerdì 24 e 25 giugno, le Camere Penali del Distretto Emilia-Romagna aderiscono all’astensione dalle aule penali (in pratica uno sciopero) proclamatadall’Unione Camere Penali Italiane, a causa dei fatti di Verbania che hanno portato alla “riassegnazione” ad altro giudice del fascicolo processuale -ì relativo al tragico incidente della funivia Mottarone”. In particolare i penalisti insistono sull’urgenza della separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri, che un documento nazionale dell’Ucpi definisce non più rinviabile.

il palazzo di Giustizia di Reggio Emilia

Anche i penalisti reggiani aderiscono all’astensione: le avvocate Raffaella Pellini e Valeria Miari, in rappresentaza della Cp Giulio Bigi di Reggio Emilia, hanno partecipato all’assemblea straordinaria di martedì a Verbania, convocata proprio per parlare della separazione delle carriere col presidente nazionale Giandomenico Caiazza e molti colleghi affluiti da tutta Italia. Sempre su qusti temi, oggi a Roma è in programma la manifestazione nazionale Ucpi.

IL DOCUMENTO DELL’UNIONE CAMERE PENALI E-R

La decisione assunta dal Presidente del Tribunale di Verbania (riassegnazione del procedimento c.d. “Funivia Mottarone” ad altro GIP, diverso da quello che – incaricato della convalida del fermo di alcune persone indiziate di reato – assumeva provvedimenti di diniego, scarcerando gli arrestati), riservata, crediamo non a caso, unicamente a quel procedimento e non ad altri assegnati a quello stesso GIP, è, proprio per questo, un “implausibile formalismo burocratico” di straordinaria gravità.

Quanto accaduto a Verbania, rende necessario riportare al centro del dibattito politico il tema della “separazione delle carriere”.

Si tratta di un obiettivo – quello della separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri – la cui realizzazione non è più prorogabile perché è scritto nella nostra costituzione, ed è quello proclamato dall’art. 111 il quale – come noto – impone che il giudice sia non solo imparziale ma anche terzo. E terzietà non può che significare appartenenza del giudice ad un ordine diverso da quello del pubblico ministero.

Crediamo – oggi più che mai – che la terzietà possa essere perseguita solo attraverso una separazione degli ambiti ordinamentali, organizzativi e disciplinari cui appartengono il giudice e il pubblico ministero.

Non si tratta – come scrive l’ANM Giunta distrettuale Emilia Romagna in un comunicato di pochi giorni fa – di un attacco all’unità e all’indipendenza della Magistratura; non si tratta di mettere in discussione provvedimenti di tipo organizzativo che, laddove rispondenti ai criteri tabellari, rappresentano – questo si – uno strumento a tutela e garanzia dell’applicazione del principio del giudice naturale precostituito per legge; né si tratta di creare propagandistiche contrapposizioni con la magistratura.

Al contrario.

Proprio perché i temi della giurisdizione coinvolgono i diritti di tutti, riteniamo che il “controllore” (il giudice) e il controllato (il pubblico ministero) non possano appartenere ad un unico ordine, non possano essere sottoposti al potere disciplinare di un unico organo, non possano condividere i medesimi meccanismi di selezione elettorale della loro classe dirigente.

In un sistema democratico degno di questo nome – proprio in nome di quella onestà intellettuale e lealtà auspicate dalla ANM in quello stesso comunicato – occorre coltivare l’idea di un potere giurisdizionale che sia garante dei diritti di libertà dei cittadini di fronte all’autorità dello Stato, all’azione dei pubblici ministeri, agli atti investigativi della polizia giudiziaria che ai pubblici ministeri risponde.

Occorre quindi ribadire – e le giornate di astensione saranno una buona occasione per farlo – che al fine di dare piena attuazione alla scelta in senso accusatorio del processo penale è necessario intervenire per rendere effettiva la terzietà del giudice che costituisce, appunto, il presupposto dell’imparzialità della decisione.

Il Coordinamento delle Camere Penali dell’Emilia-Romagna

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Una risposta a 1

  1. anna Rispondi

    24/06/2021 alle 14:58

    Avv. Raffaella Pellini e Valeria Miari molto brave !

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