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I misteri di Ustica. Fu davvero “strage di Stato”?
Quel teorema costruito su prove negate

DI GABRIELE PARADISI *

9/3/2021 – Il 7 gennaio 2021 sono state depositate le motivazioni della sentenza che il 9 gennaio 2020 ha visto la condanna all’ergastolo dell’ex Nar Gilberto Cavallini per concorso nella strage del 2 agosto 1980, quando una bomba collocata nella sala d’aspetto di seconda classe della stazione Centrale di Bologna provocò la morte di 85 persone identificate e il ferimento di circa altre 200.

Nel documento, di 2.118 pagine, la Corte d’Assise di Bologna ha definito la strage «una strage politica, o, più esattamente una “strage di Stato». Parole molto pesanti su cui occorrerà certamente riflettere.

Secondo i magistrati bolognesi, «uomini ai vertici delle istituzioni, o che le stavano metastatizzando con le loro consorterie (leggi P2), o che erano inviati speciali da Paesi esteri», avrebbero avuto un ruolo di primo piano nell’organizzazione di questa strage, proteggendo con depistaggi mirati gli esecutori materiali allo scopo di diffondere «il terrore, che per essere davvero totale, dirompente e inarginabile deve provenire da una mano invisibile. Solo in questo modo si fa sentire la popolazione esposta su tutti i fronti, in balìa di ogni cosa, senza coordinate, riferimenti, ripari sicuri, perché nessuno può individuare un nemico da cui difendersi» (Motivazioni della sentenza di condanna di Cavallini, p. 2073).

Gilberto Cavallini

Sarebbe dunque questo lo scenario, secondo i magistrati bolognesi, nel quale si è consumata la strage di Bologna. Ma in questo schema, che sintetizza la cosiddetta “strategia della tensione”, sempre secondo gli stessi, vanno inserite anche tutte le altre stragi che hanno insanguinato per decenni la vita della nostra Repubblica.

Tutte le stragi dunque? Sì, proprio tutte, o quasi, almeno dal 1969 al 1980. Pertanto perché non contemplare anche la strage di Ustica del 27 giugno 1980?

«Gli insabbiamenti e gli inquinamenti a favore di imputati di simili massacri si è ripetuto [semmai si sono ripetuti] con modalità analoghe in tutte le indagini concernenti Ie stragi “storiche” (Piazza Fontana, Peteano, treno di Gioia Tauro, Questura di Milano, Piazza della Loggia, treno Italicus, Stazione di Bologna e Ustica) e non si può davvero pensare che sia tutto casuale e frutto di coincidenza» (p. 114).

E ancora: «I depistaggi da parte di organi dello Stato sono stati la regola che ha contraddistinto tutte Ie più gravi stragi commesse nel nostro Paese dal 1969 al 1980 (Piazza Fontana, treno di Gioia Tauro, Questura di Milano, Piazza della Loggia, treno Italicus, Ustica e stazione di Bologna), e questa è già la prova, in re ipsa, del fatto che agli autori andava accordata protezione da parte dello stesso Stato» (pp. 2101-2102).

Per inciso va notato che nel tragico elenco non viene citata la strage che prima di Ustica e di Bologna, fu la più grave per numero di vittime: 32 totali, di cui 30 arse vive all’interno di un aereo della Panamerican in sosta su una pista dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, altre due giustiziate a sangue freddo. Ci riferiamo alla strage, dimenticata ed impunita, del 17 dicembre 1973, compiuta da un commando palestinese. Tra le vittime sei italiani che non vennero nemmeno ricordati nel volume Per le vittime del terrorismo nell’Italia repubblicana, voluto nel 2008 dalla Presidenza della Repubblica per celebrare il “Giorno della memoria”.

1973: la strage di Fiumicino

Tornando a noi, se per la strage del 2 agosto, a supporto delle parole che abbiamo appena letto, si possono citare le condanne definitive per calunnia aggravata inflitte al venerabile Maestro della loggia P2 Licio Gelli e agli esponenti dei servizi Pietro Musumeci, Giuseppe Belmonte e Francesco Pazienza, per Ustica a quale giudicato il presidente della Corte d’Assise di Bologna Michele Leoni si può riferire? Quali sentenze su Ustica hanno indicato questa regia occulta di apparati dello Stato e di consorterie?

Su Ustica le sentenze penali passate in giudicato hanno stabilito chei vertici dell’Aeronautica Militare non hanno depistato né occultato quanto accaduto e sono stati assolti definitivamente da queste accuse infamanti “perché il fatto non sussiste” (Corte Suprema di Cassazione, Prima sezione penale, sentenza n. 34 del 10 gennaio 2007).

Ecco allora che il pensiero cade sulla sentenza civile emessa dal Tribunale di Palermo il 10 settembre 2011, poi confermata dalla Cassazione il 28 gennaio 2013, che ha condannato in sede civile i ministeri italiani della Difesa e dei Trasporti al pagamento di oltre 100 milioni di euro in favore di settantanove familiari delle vittime. Tali pronunciamenti però, sono stati raggiunti senza tener conto alcuno delle conclusioni a cui sono giunti i processi penali e senza aver acquisito l’intera mole documentale disponibile, raccolta durante la lunga inchiesta istruita dal giudice Rosario Priore e durante il dibattimento, accettando, in base al concetto di “più probabile che non”, il mai provato scenario di guerra ipotizzato nella Ordinanza-sentenza dello stesso Priore. Il tutto, ma sarebbe stato singolare il contrario, senza che il giudice monocratico di Palermo Paola Proto Pisani abbia saputo indicare la causa esatta del disastro (missile o quasi collisione?).

Il DC9 di Ustica

Le sentenze civili dunque non hanno assolutamente portato nuove prove che documentino l’eventuale depistaggio “da parte di organi dello Stato”, escluso categoricamente dalle sentenze penali. Chi allora, stando alle affermazioni riportate nelle motivazioni della sentenza Cavallini, avrebbe depistato? Chi sarebbero gli “uomini ai vertici delle istituzioni”, gli “inviati speciali da Paesi esteri”, “le consorterie” che avrebbero avuto la regia di quella criminale tragedia?

Ricordiamo che il governo Conte 2, solo pochi mesi fa, ha rigettato la richiesta di accesso alla documentazione prodotta nel 1980 dal capocentro del Sismi a Beirut colonnello Stefano Giovannone, richiesta pervenuta dall’Associazione «Verità per Ustica», con la motivazione che ciò arrecherebbe «un grave pregiudizio agli interessi essenziali della Repubblica».

Una delegazione di parlamentari membri della Commissione Moro 2, nel 2016 potè consultare una parte di quei documenti. Alcuni di loro, pur mantenendo un certo riserbo a cui sono tenuti pena l’arresto con l’accusa di divulgazione di segreti, hanno affermato che in quelle carte ci sarebbe le verità sulle stragi di Ustica e di Bologna, verità che, come ebbe a dire un ex deputato del Pd che aveva fatto parte di quella delegazione e dunque aveva potuto consultare quei documenti: «non vanno nella direzione dei processi» (Gero Grassi, Quando la verità per la strage di Bologna?, Gazzetta del Mezzogiorno, 10 luglio 2019).

Stiamo parlando delle stesse carte di cui, il 6 febbraio 2019, il presidente della Corte d’Assise di Bologna, ovvero l’Estensore delle motivazioni della sentenza Cavallini, negò l’acquisizione richiesta dai legali della difesa.

Sorge dunque spontanea una domanda: perché non acquisire quei documenti redatti dai nostri servizi?

Viste le conclusioni sostenute dalla Corte d’Assise, in essi potrebbe trovarsi la conferma dei “depistaggi” su Bologna e su Ustica, messi in atto da questi presunti apparati deviati. Ciò è maggiormente vero visto il parere tranciante che il presidente Michele Leoni riserva al colonnello Giovannone: «Cassandra Giovannone un faccendiere che intrallazzava al soldo dei potenti di turno, tutti protesi a insabbiare la verità. A lui la verità non interessava minimamente. Anzi: nessuna verità gli interessava. Men che meno la patria» (p. 1775).

Se Giovannone, detto anche il “Maestro”, stimato da tanti tra cui Aldo Moro che dal “carcere del popolo” delle Br ne invocò per ben due volte il coinvolgimento in una possibile trattativa per la sua liberazione, in realtà è stato ciò che afferma il presidente Leoni, i documenti da lui redatti e ispirati dai suoi interessi particolari, potrebbero svelare le trame che hanno ostacolato per decenni il raggiungimento della verità, almeno sulle due citate stragi che restano le più gravi avvenute nel nostro Paese nel secondo dopoguerra.

Ma poiché la Corte d’Assise di Bologna prima (6 febbraio 2019), la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ben due volte poi (14 maggio 2019 e 21 agosto 2020) hanno scelto di non rendere noti i contenuti di quelle carte, dovremo attendere pazientemente almeno fino al 2029, data presunta indicata dal governo, il quale peraltro potrebbe comunque, fra nove anni, prorogarne ulteriormente la secretazione.

Resta pertanto inspiegabile e indimostrato, così a noi pare, come la sciagura del DC9 I-TIGI dell’Itavia possa essere annoverata tra quelle che in sentenza sono state dedifinite “stragi di Stato”.

Parole che minano alle fondamenta la credibilità, l’autorevolezza e la solennità delle nostre istituzioni; parole talmente pesanti che per essere pronunciate, necessiterebbero di elementi sostanziali e oggettivi, tali da fugare anche il più piccolo, ragionevole dubbio. Occorrerebbero prove concrete, che ahimè, non ci pare siano ad oggi mai state individuate.

*GABRIELE PARADISI E’ UN GIORNALISTA, SAGGISTA, TRA I MAGGIORI ESPERTI DI TERRORISMO INTERNAZIONALE

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