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Reggio arancione quasi rossa
Scuole chiuse, stop spostamenti nel comune
Vietato incontrare parenti e amici

3/3/2021 -Nel marasma comunicativo in cui si agita in queste ore la Giunta regionale Emilia-Romagna, col governatore Bonaccini che alla sera prepara un’ordinanza e al mattino ne annuncia una prossima ancora più severa, l’unica certezza è l’ordinanza firmata oggi pomeriggio che a partire da giovedì 4 marzo sino al 21 colora di arancione scuro l’intera provincia di Reggio Emilia (con chiusura immediata delle scuole dalle elementari in su) e istituisce la zona rossa per i comuni della Città Metropolitana di Bologna e della provincia di Modena. Nidi e materne, barbieri e parrucchieri si fermer fermi dal 6 marzo. Previsto ulteriore stop agli spostamenti e alle attività non essenziali.

In realtà, per Reggio Emilia l’arancione scuro è ulteriormente rafforzato dalla sospensione anche dei servizi ricreativi per l’infanzia a far data da sabato 6 marzo.

Bonaccini e Donini in conferenza stampa

Nel punto specifico, l’ordinanza così recita: “… a far data dal 6 marzo 2021 e fino alla scadenza dello
Stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, la sospensione delle attività dei servizi educativi
dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65 trovi applicazione anche nei confronti dei “servizi
ricreativi”
di cui all’art. 9, comma 1, della L.R. 19/2016…”
.

 Questo il link al testo integrale dell’ordinanza:

https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-n-25-del-3-marzo-2021.pdf/

REGGIO EMILIA ARANCIONE QUASI ROSSA. LE DISPOSIZIONI

Per quanto riguarda la zona arancione scuro in cui viene collocata anche la provincia di Reggio Emilia, dopo i comuni della Ausl Romagna a eccezione del distretto di Forlì, e quindi quelli delle province di Rimini, Ravenna e del Cesenate, le limitazioni principali riguardano: lo stop agli spostamenti – se non per motivi di salute, lavoro e comprovate necessità – anche all’interno del proprio comune, e il divieto di recarsi da parenti, amici e nelle seconde case; la chiusura delle attività ricreative e una stretta alle attività sportive, oltre alla didattica a distanza per le scuole di ogni ordine e grado e le Università. In presenza servizi educativi 0-3 anni e scuole dell’infanzia. In questa area rimangono invece consentite le attività economiche, comprese quelle di servizio alla persona, permesse nelle zone arancioni del Paese.

IL TESTO DELL’ORDINANZA

er i comuni della Provincia di Reggio-Emilia e prevista l’ applicazione delle seguenti misure, già in parte previste
dalla vigente normativa nazionale per le aree caratterizzate da
uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto
:

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai
    territori dei comuni, nonché all’interno dei medesimi
    territori, salvo che per gli spostamenti motivati da
    comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità
    ovvero per motivi di salute.
  • Sono comunque consentiti gli
    spostamenti, anche verso altri comuni, qualora strettamente
    necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in
    presenza nei limiti e nei territori in cui la stessa è
    consentita.
  • È sempre consentito il rientro presso il proprio
    domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori
    dei comuni è consentito qualora necessario a raggiungere
    ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli
    spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti
    ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di
    contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni
    private, ivi inclusi gli spostamenti dai Comuni con
    popolazione non superiore a 5.000 abitanti previsti e
    disciplinati dall’art. 2 del decreto-legge n. 15 del 23
    febbraio 2021;
  • sono sospese tutte le attività sportive previste
    dall’articolo 1, comma 10, lettere f) e g) del D.P.C.M.
    gennaio 2021, anche svolte nei centri sportivi all’aperto;
    sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni
    organizzati dagli enti di promozione sportiva;
  • è consentito svolgere individualmente attività motoria in
    prossimità della propria abitazione purché comunque nel
    rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra
    persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di
    protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo
    svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e
    in forma individuale;
  • i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del
    personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente
    le attività che ritengono indifferibili e che richiedono
    necessariamente tale presenza, anche in ragione della
    gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta
    la propria attività lavorativa in modalità agile;
  • sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico
    dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di
    cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del
    paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
    42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi
    sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo
    restando il rispetto delle misure di contenimento
    dell’emergenza epidemica;

  • In ragione delle indicazioni pervenute dalla competente Azienda
    sanitaria
    nella nota relativa all’andamento epidemiologico della
    popolazione in età scolastica citata in premessa, l’applicazione
    delle seguenti misure:
  • fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola
    dell’infanzia, le attività scolastiche e didattiche si
    svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva
    la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia
    necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una
    relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione
    scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni
    educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del
    Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e
    dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9
    ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con
    gli alunni della classe che sono in didattica digitale
    integrata;
  • è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari
    delle Università e delle Istituzioni di alta formazione
    artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il
    proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i
    medici in formazione specialistica, i corsi di formazione
    specifica in medicina generale, nonché le attività dei
    tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività,
    didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle
    Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di
    riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in
    modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto
    delle linee guida del Ministero dell’università e della
    pagina 7 di 36
    ricerca, di cui all’allegato 18 del DPCM 14 gennaio 2021,
    nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi
    confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22 del
    D.P.C.M. 14 gennaio 2021; le disposizioni di cui alla
    presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche
    alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e
    coreutica;
    3) alla luce delle nuove evidenze sulla maggiore trasmissibilità
    delle nuove varianti SARSCoV-2:
  • che siano applicate tutte le misure volte ad
    implementare le attività di ricerca e gestione dei
    contatti dei casi indicate nella citata Circolare del
    Ministero della Salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, tra
    cui l’impiego del test molecolare nella sorveglianza dei
    contatti stretti e a basso rischio e la chiusura della
    quarantena a 14 giorni con test molecolare;
  • che non potrà essere interrotto l’isolamento del caso
    confermato dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi ma
    dovrà proseguire l’isolamento fino all’effettuazione di
    un test molecolare con risultato negativo;
  • che a far data dal 6 marzo 2021 e fino alla scadenza dello
    Stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
    all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
    trasmissibili, la sospensione delle attività dei servizi educativi
    dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile
    2017, n. 65 trovi applicazione anche nei confronti dei “servizi
    ricreativi”
    di cui all’art. 9, comma 1, della L.R. 19/2016;
  • che le disposizioni della presente ordinanza, ad esclusione
    del precedente punto 4), si applichino dalla data del 4 marzo 2021
    e siano efficaci fino al 21 marzo 2021;

  • che le violazioni alla presente ordinanza siano applicate
    ai sensi dell’art. 4 del Decreto-legge n. 19/2020 e accertate dai
    soggetti di cui all’articolo 13 della L. n. 689/1981.
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