Reggio arancione quasi rossa Scuole chiuse, stop spostamenti nel comune Vietato incontrare parenti e amici
3/3/2021 -Nel marasma comunicativo in cui si agita in queste ore la Giunta regionale Emilia-Romagna, col governatore Bonaccini che alla sera prepara un’ordinanza e al mattino ne annuncia una prossima ancora più severa, l’unica certezza è l’ordinanza firmata oggi pomeriggio che a partire da giovedì 4 marzo sino al 21 colora di arancione scuro l’intera provincia di Reggio Emilia (con chiusura immediata delle scuole dalle elementari in su) e istituisce la zona rossa per i comuni della Città Metropolitana di Bologna e della provincia di Modena. Nidi e materne, barbieri e parrucchieri si fermer fermi dal 6 marzo. Previsto ulteriore stop agli spostamenti e alle attività non essenziali.
In realtà, per Reggio Emilia l’arancione scuro è ulteriormente rafforzato dalla sospensione anche dei servizi ricreativi per l’infanzia a far data da sabato 6 marzo.
Bonaccini e Donini in conferenza stampa
Nel punto specifico, l’ordinanza così recita: “… a far data dal 6 marzo 2021 e fino alla scadenza dello Stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la sospensione delle attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 trovi applicazione anche nei confronti dei “servizi ricreativi” di cui all’art. 9, comma 1, della L.R. 19/2016…”.
REGGIO EMILIA ARANCIONE QUASI ROSSA. LE DISPOSIZIONI
Per quanto riguarda la zona arancione scuro in cui viene collocata anche la provincia di Reggio Emilia, dopo i comuni della Ausl Romagna a eccezione del distretto di Forlì, e quindi quelli delle province di Rimini, Ravenna e del Cesenate, le limitazioni principali riguardano: lo stop agli spostamenti – se non per motivi di salute, lavoro e comprovate necessità – anche all’interno del proprio comune, e il divieto di recarsi da parenti, amici e nelle seconde case; la chiusura delle attività ricreative e una stretta alle attività sportive, oltre alla didattica a distanza per le scuole di ogni ordine e grado e le Università. In presenza servizi educativi 0-3 anni e scuole dell’infanzia. In questa area rimangono invece consentite le attività economiche, comprese quelle di servizio alla persona, permesse nelle zone arancioni del Paese.
IL TESTO DELL’ORDINANZA
er i comuni della Provincia di Reggio-Emilia e prevista l’ applicazione delle seguenti misure, già in parte previste dalla vigente normativa nazionale per le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto:
è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori dei comuni, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Sono comunque consentiti gli spostamenti, anche verso altri comuni, qualora strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti e nei territori in cui la stessa è consentita.
È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori dei comuni è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private, ivi inclusi gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti previsti e disciplinati dall’art. 2 del decreto-legge n. 15 del 23 febbraio 2021;
sono sospese tutte le attività sportive previste dall’articolo 1, comma 10, lettere f) e g) del D.P.C.M. gennaio 2021, anche svolte nei centri sportivi all’aperto; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;
sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica;
In ragione delle indicazioni pervenute dalla competente Azienda sanitaria nella nota relativa all’andamento epidemiologico della popolazione in età scolastica citata in premessa, l’applicazione delle seguenti misure:
fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della pagina 7 di 36 ricerca, di cui all’allegato 18 del DPCM 14 gennaio 2021, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22 del D.P.C.M. 14 gennaio 2021; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; 3) alla luce delle nuove evidenze sulla maggiore trasmissibilità delle nuove varianti SARSCoV-2:
che siano applicate tutte le misure volte ad implementare le attività di ricerca e gestione dei contatti dei casi indicate nella citata Circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, tra cui l’impiego del test molecolare nella sorveglianza dei contatti stretti e a basso rischio e la chiusura della quarantena a 14 giorni con test molecolare;
che non potrà essere interrotto l’isolamento del caso confermato dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi ma dovrà proseguire l’isolamento fino all’effettuazione di un test molecolare con risultato negativo;
che a far data dal 6 marzo 2021 e fino alla scadenza dello Stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la sospensione delle attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 trovi applicazione anche nei confronti dei “servizi ricreativi” di cui all’art. 9, comma 1, della L.R. 19/2016;
che le disposizioni della presente ordinanza, ad esclusione del precedente punto 4), si applichino dalla data del 4 marzo 2021 e siano efficaci fino al 21 marzo 2021;
che le violazioni alla presente ordinanza siano applicate ai sensi dell’art. 4 del Decreto-legge n. 19/2020 e accertate dai soggetti di cui all’articolo 13 della L. n. 689/1981.