Archivi

Ordine avvocati: il verbale segreto su Tinelli e Mescolini
“Togliete gli omissis: sono illegittimi”
Esposto al commissario e al ministero della Giustizia

13/3/2021 – Il mondo forense reggiano non risparmia critiche e reazioni alla decisione del commissario straordinario dell’Ordine avvocati di Reggio Emilia, Giovanni Berti Arnoaldi Veli, di mantenere gli omissis sul verbale della seduta del Consiglio dell’ordine del 21 dicembre. Seduta in cui si era discusso dell’audizione al Csm, mantenuta segreta, della ex presidente Celestina Tinelli in difesa dell’ex procuratore Mescolini. Dopo quella riunione, la maggioranza dei membri del Coa si era dimessa, provocando la decadenza dell’organismo e della ex- presidente. Nondimeno il verbale della riunione, sui disposizione della stessa ex presidente, è stato pubblicato nel sito dell’Ordine con intere pagine sbianchettate, per cui si è impedito agli avvocati di conoscere cos’era accaduto in quella seduta.

Il sigillo dell’Ordine avvocati

Nei giorni scorsi il commissario ha confermato gli omissis, respingendo la richiesta di otto iscritti all’Ordine. Un atto, quello di Berti Arnoaldi, giudicato alla stregua di un intervento “politico” capace di condizionare lo svolgimento delle nuove elezioni del Coa, già fissate tra il 7 e il 15 maggio.

Fra le contestazioni, va segnalato il ricorso dell’avvocato Antonella Giglioli che chiede al Commissario di revocare la propria delibera (e quindi eliminare gli omissis dal famoso verbale) e, in subordine, l’intervento del Consiglio nazionale Forense e del Ministero della Giustizia.

Giovanni Berti Arnoaldi Veli

Giglioli sottolinea che la decisione del commissario è in contrasto con le linee programmatiche deliberate il 4 marzo 2019 dal plenum dell’Ordine reggiano, in cui è prevista espressamente la “tempestiva pubblicazione delle delibere e dei verbali assembleari, con il limite della protezione dei dati personali“.

In sostanza, alla luce di quella decisione, che è “legge” per l’Ordine reggiano, la secretazione di intere pagine del verbale del 21 dicembre sarebbe illegittima. E Berti Arnoaldi avrebbe dovuto ripristinare una situazione di regolarità. Cosa che invece non è avvenuta.

Antonella Giglioli

L’ESPOSTO DELL’AVVOCATO ANTONELLA GIGLIOLI

Al Commissario Straordinario Ordine Avvocati Reggio Emilia

Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli.

Indirizzo PEC: [email protected]

E CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Indirizzo Pec: : [email protected]

E Ministro della Giustizia

Indirizzo Pec: [email protected]

OGGETTO: ISTANZA DI RIESAME PER LA REVOCA/ANNULLAMENTO Delibera n.35/CS – Consiglio dell’Ordine Avvocati di Reggio Emilia – Estratto di Verbale 03/03/2021, ore 11, a firma Commissario Straordinario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

Egr. Commissario Straordinario,

vista la Delibera in Oggetto ( all.1), ricevuta con Pec data 09/03/2021, ore 09:18:38, Identificativo messaggio: 92[email protected],

SI OSSERVA

Il diniego da Ella opposto con la Delibera a Sua firma in Oggetto alla “Richiesta di pubblicazione del verbale della seduta del COA di Reggio Emilia del giorno 21 Dicembre 2020 nelle pagine 3 – 10 relative “delucidazioni alla Presidente Avv. Celestina Tinelli sull’audizione davanti al CSM”, avanzataLe da 7 Avvocati iscritti all’Ordine di Reggio Emilia, in data 22.02.2021 (all.2), appare non tenere conto ed aver travisato

  1. LA NATURA GIURICA e la FUNZIONE della richiesta fattaLe in data 22.02.2021: che Ella, del tutto arbitrariamente, qualifica come “accesso civico” ad atti senza obbligo di pubblicazione, motivando a pag.1 che “i verbali delle adunanze del Consiglio dell’Ordine, non rientrano tra gli Atti in relazione ai quali è previsto l’obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs.n.33/2013”;
  2. è risaputo, infatti, che il D. Lgsl. N.33/2013 accorda a “CHIUNQUE” la facoltà di richiedere Atti e Documenti ad una Pubblica Amministrazione (siano essi soggetti o meno all’obbligo di pubblicazione): ma gli Avvocati Iscritti all’Ordine di Reggio Emilia, non sono certo, anche singolarmente, un “quisque de populo” rispetto agli Atti del relativo Consiglio dell’Ordine, essendo invece, Soggetti “qualificati” da un “interesse” diretto alla conoscenza degli Atti dell’Organo collegiale che li rappresenta;
  3. nonché portatori di un “interesse concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata” rappresentata dalla loro funzione di “elettori” nelle imminenti elezioni dell’Organo Consiliare: ragione che, come Ella ben sa, ha determinato la Sua nomina, dopo la decadenza del precedente Consiglio proprio in concomitanza di quella riunione consiliare del 21.12.2020 che ancora a tutt’oggi appare ingiustificatamente secretata, impedendo così agli elettori di esercitare una consapevole scelta elettorale menomando la conoscenza e conoscibilità di potenziali candidati, qualora già precedentemente eletti: circostanza che ben Le è già stata rappresentata nella richiesta in data 22.02.2021 ;
  4. ma la Delibera di diniego in Oggetto, da ultima da Lei assunta, appare soprattutto in contrasto proprio con gli Atti di indirizzo politico, già approvati dal Consiglio dell’Ordine di Reggio Emilia che Ella, probabilmente non ha consultato sul sito dell’Ordine: ci si riferisce alle Linee programmatiche consigliatura 2019/2022, approvate dal Plenum del 4 marzo 2019 (punto 20 all’odg), in cui al punto 7) viene espressamente prevista laTempestiva pubblicazione delle delibere e dei verbali assembleari, con il limite della protezione di dati personali. Adempimento dovuto nell’ottica di piena trasparenza, che caratterizzerà il NOSTRO COA. Riguarderà non solo i verbali, ma anche ogni altro atto fondamentale del COA (bilanci, avvisi), la cui pubblicazione sarà effettuata senza censure (se non per questioni disciplinari- o particolarmente delicate) sul sito istituzionale dell’Ordine” (v. all.3);
  5. l’Approvazione nel Plenum del 4 marzo 2019 (all.4 =punto 20 odg), fa di tale Determina un Atto politico di indirizzo di questo Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, prerogativa del Consiglio dell’Ordine che già l’ha approvato ed a cui, pertanto il Commissario straordinario non può derogare, se non contravvenendo le scelte (discrezionali) già fatte proprie da questo Ordine di Avvocati e sovvertendole con proprie scelte “discrezionali” del tutto arbitrarie ed illegittime;
  6. né si ravvedono limiti di protezione di dati personali o questioni disciplinari che possano legittimamente ostare alla visibilità del Documento richiesto, venuta altresì meno ogni ragione di “riservatezza” legata alla attività della 1^ Commissione del CSM , che ha ultimamente resa pubblica, sul suo sito istituzionale, la audizione della (allora) Presidente, avv. Celestina Tinelli, richiedente- all’epoca- la secretazione per tale unico motivo.

Per quanto sopra, osservato, esposto e motivato

SI CHIEDE

IN VIA PRINCIPALE: che il Commissario straordinario Ordine Avvocati Reggio Emilia, Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, REVOCHI e/o ANNULLI in Autotutela la Delibera n.35/CS – Consiglio dell’Ordine Avvocati di Reggio Emilia – Estratto di Verbale 03/03/2021, ore 11, a firma Commissario Straordinario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e, conseguentemente, DISPONGA in applicazione dell’ Atto di indirizzo politico approvato dal COA di Reggio Emilia in data 4 marzo 2019 (punto 20 odg), la Tempestiva pubblicazione della delibera e del verbale assembleare COA DEL 21.12.2020, MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’ORDINE AVVOCATI REGGIO EMILIA;

In difetto di quanto sopra:

IN VIA SUBORDINATA E SUCCESSIVA: che il CNF ed IL Ministro della Giustizia, in conformità delle loro prerogative istituzionali, vogliano provvedere nel merito della presente Richiesta.

Con Osservanza

Reggio Emilia, 09/03/2021 Avv. Antonella Giglioli

Condividi:

Una risposta a 1

  1. Liliana Dazzi Rispondi

    14/03/2021 alle 07:58

    Da profana in materia, ma, profondamente convinta che il senso della giustizia debba essere rivolto, esclusivamente verso il bene comune, mi congratulo con l’avvocato Antonella Giglioli e le dedico un caloroso applauso!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *