Dal 4 maggio mascherine obbligatorie, parchi aperti e spiagge chiuse
Nuova ordinanza di Bonaccini
Ancora irrisolto il rebus della morosa
30/4/2020 – Mascherine obbligatorie in Emilia-Romagna nei locali aperti al pubblico e nei luoghi all’aperto, dove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro. Possibilità di raggiungere le seconde case per le attività di manutenzione, ma anche di praticare l’allenamento e l’attività motoria e sportiva all’aperto, solo in forma individuale. Riapertura di parchi e giardini (ma non le spiagge), biblioteche (per la sola attività di prestito, non di consultazione) e cimiteri.
E’ quanto prevede – a partire da lunedì 4 maggio – la nuova ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricalca l’ultima ordinanza del presidente del consiglio Conte, che tante polemiche ha suscitato per troppi divieti e molte approssimazioni (ad esempio sul ricongiungimento dei congiunti): vale anche per fidanzati e affettuose amicizie? In base a quale criterio: durata, intensità, passione, coinvolgimento delle famiglie?) di cui inevitabilmente faranno le spese i cittadini. La tensione è talmente alta che Renzi ha minacciato di togliere il sostegno al governo.
Le disposizioni dell’ordinanza si applicano a tutto il territorio dell’Emilia-Romagna, compresa la provincia di Piacenza, che in base al provvedimento viene riallineata al resto del territorio regionale.
L’atto definisce anche le modalità di organizzazione del trasporto pubblico locale, per far fronte alla riapertura di parte delle attività produttive, garantendo sempre la sicurezza sanitaria.
Restano le norme sul distanziamento sociale, così come gli spostamenti per lavoro, salute e assoluta e comprovata urgenza definiti nel Decreto governativo.
Fare la spesa sarà consentito in ambito provinciale e la visita ai “congiunti”, così come definiti sempre nel provvedimento governativo, in quello regionale. A questo riguardo, viene specificato che il territorio della Repubblica di San Marino va considerato per gli spostamenti in ambito provinciale, territorio della provincia di Rimini, e per quelli in ambito regionale, territorio della regione Emilia-Romagna.
Restano sospese le visite agli ospiti delle strutture sociosanitarie residenziali per persone non autosufficienti
Seconde case, camper, roulotte
Da lunedì 4 maggio sarà dunque possibile raggiungere seconde case, camper e roulotte di proprietà per compiere le necessarie attività di manutenzione. Un’opportunità che si affianca a quella già concessa per imbarcazioni e velivoli di proprietà. Anche in questo caso ci si potrà spostare solo nell’ambito della stessa provincia, individualmente e rientrando in giornata alla propria abituale abitazione.
E’ concesso – sempre in ambito provinciale – anche l’accesso ai locali di qualsiasi attività sospesa, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per ricevere in magazzino beni e forniture
Riaprono parchi e giardini pubblici, sì all’attività fisica e all’allevamento e addestramento di animali
Riaprono i parchi e i giardini pubblici, ma i sindaci potranno disporre la temporanea chiusura di aree in cui non sia possibile garantire il rispetto del divieto di assembramento o delle distanze di sicurezza di un metro.
Viene invece confermato il divieto di accesso a spiagge e arenili, sia in concessione che liberi, compresa la battigia.
È consentita l’attività motoria e sportiva all’aperto come ciclismo, corsa, equitazione, pesca sportiva e caccia di selezione. Anche in questo caso, però, solo in ambito provinciale, in forma individuale e nel rispetto della distanza di sicurezza di due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro negli altri casi.
Via libera anche all’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive Federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali.
Sono consentiti l’allevamento o l’addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Cimiteri
Anche i cimiteri potranno riaprire e saranno le amministrazioni comunali a dettare orari e modalità di accesso.
Biblioteche
Per la sola attività di prestito (non dunque di consultazione), l’ordinanza consente la riapertura delle biblioteche. Consegna e restituzione dei volumi dovranno essere organizzate in modo da evitare qualsiasi rischio di contagio.
Trasporto pubblico
Dal 4 maggio, i servizi di trasporto pubblico – su ferro e gomma – dovranno tenere conto della accresciuta domanda di mobilità, legata alla riapertura di parte delle attività produttive. In particolare, l’offerta del servizio ferroviario regionale dovrà essere aumentata del 50% rispetto a quella attuata fino al 3 maggio, attestandosi su un valore del 60% rispetto ai servizi effettuati nel periodo pre-emergenza.
La rimodulazione graduale dell’offerta dei servizi ferroviari e su gomma verrà costantemente monitorata per garantire adeguati livelli di servizio.
Allo stesso tempo, le società di trasporto dovranno predisporre adeguate misure per la sicurezza sanitaria, a partire dalla sanificazione e igienizzazione dei locali e dei mezzi di trasporto – almeno una volta al giorno – informando gli utenti sui corretti comportamenti da tenere. Più in generale: dovranno essere adottate misure organizzative per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale e ogni possibile forma di contatto nella salita e discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all’interno delle stazioni, delle autostazioni, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l’attesa.
Sugli autobus sarà sospesa l’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti e incentivata la vendita di biglietti con sistemi telematici e self-service; i passeggeri potranno salire e scendere sia dalla porta centrale che da quella posteriore, evitando il contatto tra chi sale e chi scende e saranno adottati accorgimenti per la separazione della postazione di guida.
IL DISPOSITIVO DELL’ORDINANZA BONACCINI DEL 30 APRILE
ORDINA
- Salvo
quanto già previsto dai commi 8 e 9 dell’art. 2 del dpcm del 26
aprile 2020, è consentito l’accesso ai locali di qualsiasi
attività sospesa per lo svolgimento di lavori di vigilanza,
manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in
magazzino di beni e forniture;
- È
consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte di proprietà
per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione
necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e
conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente
individuale e limitato all’ambito del territorio provinciale con
obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale;
- È
consentita l’attività di allevamento e di addestramento di
animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro;
- È
consentita la riapertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità
di accesso potranno essere definiti dalle amministrazioni comunali
territorialmente competenti. Resta salvo quanto definito dal dpcm
del 26 aprile 2020 in tema di cerimonie funebri;
- È
consentita la riapertura di parchi e giardini. Il Sindaco può
disporre la regolamentazione degli ingressi o la temporanea chiusura
di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il
divieto di assembramento o il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro;
- È
consentita la riapertura delle biblioteche per la sola attività di
prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi
avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di
contagio;
- È
consentito l’allenamento in forma individuale di atleti
professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse
nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni,
nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun
assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di
discipline sportive non individuali.
- È
consentita in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i
minori o le persone non completamente autosufficienti, l’attività
motoria e sportiva all’aperto come, a titolo di esempio, ciclismo,
corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l’arco,
equitazione nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro
per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo
spostamento individuale solo in ambito provinciale.
- Sono
consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di
prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la
vendita di prodotti alimentari all’interno di strutture coperte o
in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con
strutture idonee a non consentire l’accesso all’area se non
dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del mercato
sia disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo con i
titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti
1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020,
anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli
ingressi e la vigilanza degli accessi;
- Sono
consentiti tutti gli spostamenti come definiti dall’art. 1 lett.
a) del dpcm del 26 aprile 2020. Gli spostamenti per situazioni di
necessità sono consentiti in forma individuale ed esclusivamente in
ambito provinciale. I comuni confinanti tra province diverse possono
determinare reciprocamente la possibilità dello spostamento dei
residenti per ragioni di necessità tra i due territori comunali o
tra frazioni degli stessi.
- Gli
spostamenti per incontrare congiunti sono consentiti in ambito
regionale;
- È
obbligatorio l’uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico.
Tale
obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile
mantenere il distanziamento di un metro;
- Restano
sospese le visite agli ospiti delle strutture socio-sanitarie
residenziali per persone non autosufficienti;
- Sono
interdetti al pubblico le spiagge e gli arenili, in concessione o
liberi, ivi compresi la battigia;
- Al
territorio della provincia di Piacenza si applicano le medesime
disposizioni dettate in tema di contenimento del contagio da
Covid-19 valide per tutto il resto del territorio ragionale;
- Il
territorio della Repubblica di San Marino, ai fini della disciplina
degli spostamenti individuali stabilita con la presente ordinanza e
in regime di assoluta reciprocità, va assimilato a quello della
provincia di Rimini per gli spostamenti in ambito provinciale e a
quello della Regione Emilia-Romagna per gli spostamenti in ambito
regionale.
- I
servizi di trasporto pubblico dovranno rimodulare l’offerta in
considerazione della riapertura di parte delle attività produttive
nel territorio emiliano-romagnolo in funzione delle nuove
prescrizioni dettate dall’emergenza ed in particolare secondo i
criteri stabiliti dal DPCM del 26 aprile 2020:
- servizio
ferroviario regionale: la programmazione dei servizi aumenta del
50% l’offerta rispetto alla programmazione degli stessi attuata
fino al 3 maggio 2020, attestandosi sul valore del 60% dei servizi
effettuati nel periodo pre-emergenza, al fine di soddisfare
l’accessibilità e le esigenze di spostamento dei lavoratori
negli orari di maggior afflusso e a coloro che operano nelle
attività previste dalle disposizioni vigenti;
- servizio
pubblico locale automobilistico:
le Agenzie
locali per la mobilità, in accordo con le Società di gestione,
adeguano i servizi offerti in coerenza con la domanda attesa e
coordinando nei servizi extraurbani aumenti di servizio per
particolari attrattori di poli produttivi, anche attraverso
ricognizioni sulla domanda potenziale, al fine di garantire gli
spostamenti dei lavoratori nelle ore di punta e di maggior
afflusso;
- la
rimodulazione graduale dell’offerta dei servizi ferroviari e
automobilistici verrà costantemente monitorata durante il periodo
di attuazione, allo scopo di garantire adeguati livelli di servizio
proporzionati alla domanda, anche attesa, e alle necessità di
accessibilità dei diversi territori;
- le
Società di trasporto ferroviario e automobilistiche sono tenute
all’applicazione di quanto previsto agli allegati 8 e 9 del DPCM
del 26 aprile 2020 e alla circolare del Ministero della Salute del
29 aprile 2020 avente ad oggetto “Indicazioni per la
rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al
trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della
ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza da
SARS-COV-2.”. In particolare, sono tenute:
- alla
sanificazione e all’igienizzazione dei locali e dei mezzi di
trasporto, che deve essere appropriata e frequente almeno una volta
al giorno, riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o
lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche
circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di
Sanità;
- alla
predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi
anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette
modalità di comportamento dell’utenza;
- all’adozione,
per il trasporto pubblico automobilistico, di possibili accorgimenti
atti alla separazione del posto di guida che ne permettano il
distanziamento fisico dai passeggeri per la prevenzione e sicurezza
dal contagio;
- consentire
la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla
porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di
evitare contatto tra chi scende e chi sale; nelle more
dell’adeguamento di sicurezza per la postazione di guida, nei
mezzi dotati di due porte è consentita la chiusura della porta
anteriore, con separati flussi prima in discesa e poi in salita
dalla porta posteriore, con idonei tempi di attesa, al fine di
garantire il distanziamento fisico. Dovrà essere fornita all’utenza
la necessaria informazione sulle modalità di esecuzione sia a terra
che a bordo bus;
- all’adozione
di misure organizzative finalizzate ad evitare affollamenti e a
limitare nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto,
negli spostamenti all’interno delle stazioni, delle autostazioni,
nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l’attesa
del mezzo di trasporto, ogni possibile occasione di contatto,
garantendo il rispetto del distanziamento fisico interpersonale
richiesto;
- a
sospendere l’attività di bigliettazione a bordo da parte degli
autisti e incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici
e self-service;
- Le
violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell’art. 4
del DL. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all’articolo
13 delle L. 689/1981;
- Le
disposizioni della presente ordinanza entrano in vigore a far data
dal 4 maggio 2020;
- La
presente ordinanza è pubblicata integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico ed è trasmessa al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute e
altresì notificata ai Sindaci e ai Prefetti della Regione.
Stefano Bonaccini