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Aemilia, processo Pagliani da rifare: ecco perchè
Le motivazioni della Cassazione

9/4/2019 – A meno di 6 mesi dalla sentenza emessa il 24 ottobre, la Corte di Cassazione ha pubblicato le motivazioni della sentenza relativa al rito abbreviato di Aemilia. La Quinta sezione (presidente Maurizio Fumo, relatore Rossella Catena) aveva confermato 40 condanne su 46 emesse dalla corte d’appello di Bologna, annullando integralmente con rinvio le sentenze a carico di Giuseppe Pagliani e di Michele Colacino e l’annullamento o la riforma parziale di altre 4.

Particolarmente attese le motivazioni dell’annullamento della condanna d’appello dell’avvocato Giuseppe Pagliani, all’epoca capogruppo in provincia del Pdl e unico politico reggiano coinvolto nel maxiprocesso. Arrestato nel blitz di Aemilia di fine gennaio 2015, fu rimesso in libertà dal Riesame dopo 22 giorni di detenzione e poi assolto nel rito abbreviato dall’accusa di concorso esterno. tuttavia la corte d’appello aveva ribaltato la sentenza, condannando l’avvocato di Arceto a 4 anni di reclusione.

Dal 24 ottobre, con l’annullamento della sentenza nel giudizio di Cassazione, Pagliani è tornato assolto e ora dovrà affrontare un nuovo processo di secondo grado, affidato a una sezione diversa da quello che lo aveva condannato.

Giuseppe Pagliani

Dichiarando fondato il ricorso di Pagliani, la Cassazione ha accolto le argomentazioni del collegio di difesa che ha contestato il fatto che l’appello avesse dato introdotto nuovi elementi non affrontanti nel giudizio di primo grado e soprattutto avesse offerto una lettura completamente diversa delle testimonianze rese dall’ingegner Salerno e da Brugnano a proposito della riunione nell’ufficio di Nicolino Sarcone (il 2 marzo 2012); del prefetto De Miro a proposito dell’infiltrazione ndrangehtista nella bassa reggiana al momento del suo insediamento a Reggio, dell’avvocato Liborio Cataliotti (a proposito dei legami tra Nicolino Sarcone e Nicolino Grande Aracri, e dei vecchi rapporti tra Pagliani e Paolini; di Immovilli, dell’e4x senatore Berselli , degli avvocati D’Incecco e Sarzi Amadè e di Marco Gibertini (a proposito della puntata del programma Poke Balle su Telereggio).

Ne consegue che la Corte d’Appello avrebbe dovuto procedere a una nuova istruttoria con la possibilità dell’imputato di procedere a un nuovo esame delle testimonianze e di difendersi dalle accuse formulate nel secondo grado. Cosa che non è avvenuta e per questo si rende necessario un nuovo giudizio.

“Nei viene che la rivisitazione dei detti contributi dichiarativi – scrive la Cassazione – avrebbe reso necessaria la riassunzione dei dichiaranti, con rinnovazione dell’istruttoria sul punto, quale necessaria premessa della corretta valutazione posta a fondamento della decisione, che deve passare attraverso l’assunzione diretta delle prove dichiarative diversamente valutate.

In proposito viene citata la sentenza Dasgupta n. 27620/2016 a Sezioni Unite, secondo cui “costituiscono prove decisive – al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese – quelle che, sulla base della sentenza di
primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l’assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull’esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell’appellante,
rilevanti – da sole o insieme ad altri elementi di prova – ai fini dell’esito della
condanna”

In tal senso, quindi,” le eccezioni svolte sul punto nel ricorso del Pagliani risultano fondate: circostanza che impone di giungere all’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative indicate, le stesse dovendosi considerare rilevanti, nel loro complesso considerate, ai fini della condanna”.

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