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Incaricopoli, M5S smentisce Delrio
“La Corte dei Conti censurò le irregolarità già nel 2008”

25/2/2019 – “Incaricopoli”: il Movimento 5 Stelle smentisce l’ex sindaco ed ex ministro Graziano Delrio, oggi capogruppo Pd alla Camera. Delrio, in una dichiarazione diffusa ieri, ha affermato che la Corte dei Conti intimò di cambiare il regolamento degli incarichi professionali solo nel 2015, mentre l’inchiesta delle Procura di Reggio, che vede indagati 18 dirigenti ed ex dirigenti del comune di Reggio per falso ideologico e abuso in atti d’ufficio, riguarda le consulenze assegnate nel 2013.

Nella replica all’ex sindaco, la capogruppo M5S Alessandra Guatteri mostra le censure espresse dal magistrato contabile già undici anni fa, nel 2008, per gli incarichi conferiti in modo discrezionale e senza procedura comparativa con avviso pubblico rivolto “all’universalità degli interessati”.

“Spiace per l’ex sindaco Graziano Delrio,  ma le delibere  della Corte dei Conti lo smentiscono sin dal 2008 – afferma Guatteri –

Nel 2008 nella deliberazione n.111/2008/G   la Corte dei Conti prima di elencare tutte le difformità rispetto alla legge, rilevava esplicitamente:“A titolo esemplificativo deve conseguentemente rilevarsi che presentano aspetti di non conformità alla ratio legis previsioni regolamentari che:…”

Alessandra Guatteri

“Non conformità alla ratio legis” – aggiunge la capogruppo – significa chiaramente che il regolamento del Comune di Reggio Emilia non era in regola rispetto alla normative che dovevano essere rispettate secondo le indicazioni date dalla Corte dei Conti”. Che infatti dispone che “i rispettivi Sindaci affinché ne tengano conto per l’esercizio dei poteri in sede di modifica del regolamento in materia di incarichi esterni, conformemente al disposto dell’art.3, commi 54-57, della legge 24 dicembre 2007, n.244, così come modificato dall’art. 46 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 “.

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ILDOCUMENTO 

Di seguito stralci dell’atto della Corte dei Conti del 2015, con particolare le parti in neretto che parlano riferendosi alla deliberazione n.111/2008/G . Il magistrato contabile scrive esplicitamente di “violazione del rilievo” sollevato negli anni precedenti.

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“A fronte della deliberazione n. 111/2008/G di codesta Sezione di controllo sui regolamenti di affidamento incarichi degli enti locali del bacino di Reggio Emilia, in violazione del rilievo secondo cui “è

necessario prevedere, per l’assegnazione degli incarichi esterni, una procedura comparativa per la valutazione dei curricula con criteri predeterminati, certi e trasparenti, in applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione sanciti dall’art. 97 dellaCostituzione”, l’Ente locale ha lasciato invariata la previsione regolamentare di cui all’art. 2, comma 3, dell’Allegato 4 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, il quale dispone che “….l’affidamento di incarichi di importo inferiore ad € 100.000,00 avviene mediante gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d’invito tra coloro che hanno fatto pervenire idoneo curricula al Servizio Gestione Sviluppo del Personale e Organizzazione dell’Ente”.

Si evidenzia, altresì, che il regolamento relativo all’affidamento di incarichi esterni, di cui all’allegato 4 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, oltre al già richiamato art. 2 comma 3,è illegittimo, poiché esclude la previsione di procedura comparativa mediante emissione di avviso pubblico rivolto alla generalità degli interessati, adeguatamente pubblicizzato per un congruo periodo di tempo sul sito web istituzionale dell’ente (almeno 15 giorni).

Per quanto precede, si ritiene doveroso richiamare il Comune in

ordine ai seguenti aspetti.

1. La disciplina regolamentare, nel prevedere all’art. 2, comma 5,

lett. a) e b) la possibilità per l’ente di conferire incarichi tramite

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affidamento diretto, e quindi senza esperimento di procedura

comparativa, si pone in contrasto con i principi di imparzialità, pubblicità

e concorrenza, lì ove si riferisce alle seguenti ipotesi:

 – “quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di €

20.000,00″, poiché esclude la previsione di procedura comparativa

mediante emissione di avviso pubblico rivolto alla generalità degli

interessati;

 – “quando le procedure a evidenza pubblica abbiano sortito esito

negativo per mancanza di manifestazioni di disponibilità”, senza

specificare che le condizioni devono rimanere sostanzialmente inalterate;

– “quando il contratto riguardi attività di natura (…), culturale,

scientifica, legale, notarile e/o infungibili per (…) il preponderante

carattere di fiduciarietà insito nel rapporto”.

In particolare, l’eccezione relativa alle prestazioni di natura culturale

e scientifica dev’essere circoscritta, nel rispetto della previsione di cui al

d. lgs. n. 165/2001, art. 7, comma 6, la quale menziona solo i “soggetti

che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo”. Per quanto, invece,

concerne le attività notarili e gli incarichi di patrocinio legale si ricorda

che sono escluse dall’applicazione dell’art. 7, comma 6 del d. lgs.

165/2001, ma sono comunque soggette al rispetto dei principi di

trasparenza, imparzialità e motivazione ed all’obbligo del previo

esperimento di una procedura comparativa rivolta alla generalità degli

interessati. Alle consulenze legali, invece, si applica la normativa di cui

all’art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001

Si rileva, infine, che l’ente non ha ottemperato alla surrichiamata

deliberazione n. 111/2008/G di questa Sezione regionale di controllo, in

materia di regolamenti sugli incarichi esterni, non avendo apportato le

necessarie modifiche al regolamento”. 

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