Il consiglio comunale di Reggio Emilia chiede un monitoraggio continuo per sei mesi dell’antennone telefonico innalzatoiin questi giorni dalla Wind in prossimità della scuola Martin Luther King e della casa protetta il Melograno – antennone che oltre a deturpare non poco l’ambiente, suscita apprensioni per l’inquinamento elettromagnetico.
Contro l’antenna erano state raccolte ben 1.700 firme, e oggi i promotori rimproverano all’assessore Tutino di non aver voluto incontrare una delegazione dei firmatari.
In giugno una mozione approvata dal consiglio comunale aveva provocato la sospensione temporanea dei lavori di installazione dell’impianto di via Gran Sasso. La compagnia telefonica tuttavia ha rifiutato ogni tentativo di verifica (compresa l’eventualità di piazzare l’antenna primaria nei siti di altri ripetitori) e ha deciso di procedere egualmente con i lavori.
Ieri pomeriggio Sala del tricolore ha approvato un ordine del giorno presentato da Andrea Capelli, Lanfranco De Franco e Caludia Aguzzoli con 18 voti favorevoli (Pd, Art. 1 e sinistra Italiana) e due astenuti di Forza Italia e del gruppo misto , nel quale si chiede l’intervento della giunta nei confronti dell’Arpa, con la pubblicazione di tutti i dati dei rilevamenti.
IL TESTO DEL DOCUMENTO APPROVATO
Il Consiglio Comunale di Reggio Emilia
Premesso che
a Reggio Emilia, come in qualsiasi città italiana, sono stati realizzati nuovi impianti di telefonia mobile su proposta degli operatori che vogliono avere piena copertura della propria rete su tutto il territorio nazionale;
lo sviluppo degli impianti di telefonia mobile nasce da una costante richiesta di accesso degli utenti alla linea dati;
il Comune di Reggio Emilia, nel rispetto degli indirizzi approvati nel 2011 dal Consiglio Comunale, ha seguito – attraverso l’ufficio ambiente – gli iter autorizzativi di questi impianti ricercando con gli enti preposti alla tutela della salute e dell’ambiente (ARPAE e AUSL) e con i proponenti, soluzioni su aree pubbliche che riducessero al minimo l’irradiazione su aree residenziali o su luoghi di aggregazione che prevedano la presenza prolungata di persone;
la tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo è materia riservata allo Stato, regolata dalla legge 22 febbraio 2001 n. 36, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione alle emissioni dei campi elettromagnetici e alle frequenze non ionizzanti, valori di attenzione e obiettivi di qualità, introdotti con Dpcm 8 luglio 2003 (recante “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”), su proposta del ministro dell’Ambiente di concerto con il ministro della Salute;
la normativa statale, operando in una logica di bilanciamento tra protezione ambientale, tutela della salute, governo del territorio e diffusione sull’intero territorio nazionale della rete per le telecomunicazioni, fissa già dei limiti alle emissioni dei campi elettromagnetici e alle frequenze non ionizzanti, come nel caso delle antenne per la telefonia mobile, che non fanno riferimento a distanze dalle emittenti, ma a valori limite del campo elettromagnetico che garantiscono la salute alla popolazione.
che sono state ritenuti illegittimi (per esempio dal TAR della Sicilia con sentenza del 1 settembre 2015 n.2186) i dinieghi – ad opera dei competenti servizi comunali – che non fossero suffragati o da vincoli paesaggistici certificati dalla competente sovraintendenza regionale o dall’agenzia deputata alla tutela ambientale ed al contempo è stata dichiarata l’illegittimità di regolamenti per le telecomunicazioni adottati dal Comune che prevedano divieti di localizzare le infrastrutture di comunicazione entro una distanza minima da aree urbanizzate;
gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità rivestono carattere di opere di pubblica utilità, ai sensi del Dlgs 1 agosto 2003, n. 259, cd Codice delle comunicazioni elettroniche, che, pertanto, ne prevede la possibilità di localizzazione in qualsiasi parte del territorio comunale, in quanto compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche.
Considerato che
i Comuni possono svolgere un’azione di concertazione tra gli operatori, gli enti coinvolti e la cittadinanza con l’obiettivo di individuare soluzioni che riducano al minimo i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e che tale attività è sempre stata svolta dal Comune di Reggio Emilia;
i c.d. “piani comunali” per la localizzazione delle antenne possono prevedere specifiche aree deputate all’insediamento delle infrastrutture di telecomunicazione, che in sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, purché ciò non determini un ostacolo effettivo all’insediamento e al funzionamento delle stesse, come senz’altro il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare in intere zone territoriali omogenee, ovvero l’introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino;
le agenzie di tutela della salute e dell’ambiente possono concordare con il Comune un’attività di monitoraggio sui livelli di esposizione ai campi elettromagnetici fornendo anche prescrizioni motivate ai titolari degli impianti;
Considerato inoltre che
A seguito di una mozione di iniziativa popolare in data 25 giugno u.s. il Consiglio ha approvato un odg a cui è seguita una sospensione dei lavori dell’antenna wind di via gran sasso, finalizzata ad organizzare un incontro con il Comitato promotore della raccolta firme e con la cittadinanza. Una prima verifica chiesta a Wind, e da questa negata, era finalizzata a localizzare in antenne già esistenti i ripetitori. Una seconda verifica avrebbe dovuto valutare una localizzazione a pochi metri dalla posizione originale, con l’impegno a non avviare il cantiere. Wind in maniera unilaterale ha valutato di procedere con il progetto originario.
Valutato negativamente che
L’impianto normativo vigente non consente ai comuni di redigere una efficace pianificazione di questi impianti, che non lasci solamente alla legislazione nazionale il primato decisionale e i parlamenti e i Governi, dall’approvazione della legge Gasparri ad oggi non hanno ritenuto di modificare lo stato delle cose, anche dato l’elevato valore delle concessioni riconosciute dallo stato per l’uso delle frequenze di circa 6mld €, e non hanno legiferato per dare maggiore potere ai comuni;
Wind non ha voluto attendere il confronto, supportato dal comune e dal consiglio, con i cittadini prima di avviare i lavori;
Valutato positivamente che
L’amministrazione comunale, attuando l’indirizzo espresso dal consiglio comunale con l’odg approvato in data 25 giugno u.s., ha messo in campo gli investimenti atti a implementare la rete di fornitura a banda larga di connettività sotto traccia, unico vero investimento in grado di contrastare il proliferare delle antenne radio;
Impegna il sindaco e la giunta a
chiedere ad ARPAE un monitoraggio in continuo per un periodo non inferiore a 6 mesi e su più luoghi, del campo elettromagnetico, fermo restando che i valori registrati sugli spazi pubblici più prossimi all’antenna – la scuola King e la casa protetta Il melograno – secondo ARPAE sono stimati al 10% dei valori di legge.
a pubblicare con continui aggiornamenti questi dati in maniera tale che sia possibile per chiunque leggerli;
trasmettere questo atto al parlamento e al governo affinché si possa avere una modifica normativa che permetta agli enti locali di compiere scelte in funzione di una corretta e condivisa pianificazione pubblica e del benessere dei cittadini.