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Il redditi di Notari: il Comune resiste alla legge?
L’ex assessore fa pubblicare solo la dichiarazione 2016

3/1/2016 – Il comune di Reggio Emilia rispetterà solo a metà le prescrizioni contenuti nella lettera dell’Autorità anticorruzione (ufficio vigilanza sulla Trasparenza) sul caso dell’ex assessore Francesco Notari: pubblicherà la dichiarazione dei redditi e la situazione patrimoniale del 2016, ma non quella dal 2015. Ad annunciarlo – e già il fatto è singolare – non è il comune, bensì il commercialista reggiano, sino al 7 novembre scorso assessore al Bilancio, che aveva chiesto e ottenuto per ragione non chiare la non pubblicazione dei redditi: unico  ad ottenere questo privilegio nella Giunta Vecchi, nonostante l’esistenza di norme tassative.

Francesco Notari

Francesco Notari

In una nota diffusa dopo le rivelazioni di Reggio Report e della Voce di Reggio a proposito della risposta dell’Anticorruzione (del 27 dicembre)  alla segnalazione inviata dal capogruppo 5 Stelle Ivan Cantamessi,  Francesco Notari ritiene di aver agito “nella massima correttezza e trasparenza”, affermando che la lettera dell’Anac dà ragione ai suoi dubbi, E siccome si è intervenuti con una norma di legge e non con una circolare interpretativa – questa l’argomentazione abbastanza capziosa – prima delle nuove norme del 2016 gli assessori non avevano l’ obbligo di depositare le dichiarazioni di redditi. Nondimeno la lettera parla esplicitamente di chiarimenti sui dubbi sollevati in precedenza. Insomma, una questione sostanziale – l’obbligo di trasparenza sui redditi, che sussisteva anche prima del 206 – si trasforma in una questione da legulei. Il comune di Reggio dovrà comunque inviare tutte le documentazione all’Anticorruzione, che procederà nel caso a sanzionare l’ex assessore e il Comune stesso.

Ecco cosa scrive Francesco Notari

“La lettera inviata dall’ANAC al Comune non entra nel merito del quesito da me posto ma prende unicamente atto di una recente modifica normativa, che da giugno 2016, dà finalmente soluzione al tema dell’obbligo della pubblicazione dei dati reddituali degli assessori, argomento che ha prodotto interpretazioni differenziate fra gli amministratori locali italiani.

Una nuova norma, dunque, che non offre un’interpretazione (sarebbe in tal caso stata sufficiente una circolare interpretativa e non una nuova legge) ma modifica e innova la disciplina in modo sostanziale, legittimando ulteriormente i dubbi esposti all’ANAC oltre un anno fa, nonché il mio operato complessivo.

Il citato decreto 97/2016, entrato in vigore nel giugno 2016, riferendosi ai soggetti obbligati alla pubblicazione, sostituisce infatti al previgente testo “di carattere elettivo o comunque esercizio di poteri di indirizzo politico” le parole “anche se non di carattere elettivo”.

La modifica è sostanziale e innovativa, dunque introduce, a partire dal 2016, un nuovo obbligo a carico di nuovi soggetti, fra cui gli assessori. La necessità di apportare una tale modifica normativa, seguita da un nuovo regolamento ANAC, offre la miglior risposta a qualunque dubbio di legittimità rispetto all’azione dei consulenti legali del sottoscritto in merito alla pubblicazione della situazione reddituale e patrimoniale di un assessore fino al 2016. Risolvendo in questo senso i casi di numerosi assessori in Italia che hanno posto il problema. 

Di più. La stessa ANAC, nella missiva ricevuta dal Comune il 30 dicembre scorso, riconosce la legittimità e la fondatezza dei dubbi avanzati poiché riconosce che “l’attuale formulazione della norma consente definitivamente di superare i dubbi prospettati con riferimento al testo previgente circa l’applicabilità delle disposizioni a i titolari di cariche politiche non elettive, come ad esempio gli assessori”.

Ovvio che in tale situazione di forte incertezza normativa espressa dalla stessa ANAC, contrariamente a quanto riportato dalla stampa locale ed insinuato da alcuni esponenti politici, non possono sussistere i presupposti per alcuna sanzione a carico del sottoscritto.

Ritengo, pertanto, di aver agito, nella massima trasparenza e correttezza, avendo consegnato al Comune tutta la documentazione richiesta, e soprattutto avendo posto ad ANAC un dubbio interpretativo che non è ancora stato risolto per quanto riguarda gli anni precedenti, né per il sottoscritto né per altri casi analoghi, e che è stato definito solo con la recente entrata in vigore di una nuova legge, che non interpreta la precedente, ma modifica d’ora in poi in modo sostanziale il novero dei soggetti obbligati.

In ossequio alle nuove norme, i redditi 2015 dichiarati nel 2016, regolarmente depositati dal sottoscritto entro i termini prescritti (il 13 dicembre scorso), sono in corso di pubblicazione da parte del Comune“.

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