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Miracoli della riforma: soppresse le Province nascono gli Enti di area vasta
Nuove greppie per vecchie caste

Di Girolamo Ielo

25/11/2016 – Nel testo di legge di revisione della Costituzione sono cancellate le parole Provincia/Province. Il che ci sta a significare che sono abolite le Province. Poi in un comma nascosto nelle disposizioni finali della stessa legge trovi che sono costituzionalizzati gli Enti di area vasta. Proprio così:  al posto delle Province ci saranno gli Enti di area vasta.

Ma per le Province non siamo in presenza del primo “miracolo”. Andiamo per ordine.

1° miracolo. Con l’elezione dei Consigli regionali avvenuta il 7 giugno del 1970 le Regioni, dapprima esistite solo dal punto di vista territoriale come suddivisione geografica, entrano nelle storia istituzionale italiana. In molti auspicarono la contemporanea abolizione delle Province. Ma come vuole “il fato” anziché la soppressione ci fu un fiorire di nuove Province. La Regione sarda in solo colpo passò da quattro Province (le storiche Nuoro, Cagliari, Sassari e Oristano) a otto Province. Le nuove, con successivo referendum, vennero soppresse(ma resistono ancora).

La vecchia Provincia di Catanzaro venne suddivisa in tre Province( si aggiunsero quelle di Vibo Valenzia e Crotone). Le andò bene, in quando non si fece nulla per l’istituzione della Provincia di Lamezia. Ci fu anche la istituzione delle Province “collage”: la Provincia di Barletta-Trani-Andria, la Provincia di Monza e della Brianza.

2° miracolo. Sotto il governo Monti( articolo 17 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95), al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, tutte le province delle regioni a statuto ordinario furono oggetto di riordino(accorpamento) in base a determinati parametri e criteri. Il provvedimento, però, non passa. La Corte costituzionale( sentenza n. 220 del 19 luglio 2013) boccia il riordino. Il riordino doveva avvenire con legge ordinaria e non con decreto legge.

3° miracolo. Da più parti venne sostenuta l’avvenuta abolizione delle Province ad opera della legge n. 56 del 7 aprile 2014. Non è proprio così. Nella stessa legge è detto che in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province subiscono una nuova disciplina: 1) vengono smagrite nelle funzioni ( una parte passano alle Regioni e ai Comuni); 2) gli organi delle Province non sono può eletti dagli elettori, ma sono eletti da soggetti già eletti(politici che eleggono politici).

4° miracolo. Veniamo ai nostri giorni.

Come si è detto nel testo di legge di revisione della Costituzione sono cancellate le parole Provincia/Province. E’ proposta, pertanto, l’abolizione delle Province. Poi nel 4° comma dell’articolo 40 (contenente disposizioni finali) della stessa legge di revisione è disposto che “ Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale”. Le Province escono dalla porta ed entrano dalla finestra.

Per Il Sole 24 Ore la legge di riforma costituzionale elimina dalla costituzione la parola «Province», inserisce questi nuovi enti che di fatto sono gli eredi delle amministrazioni provinciali, la cui competenza è esclusiva dello Stato.

Se da un lato le Province vengono abolite, dall’altro il quarto comma dell’art. 40 introduce gli enti di area vasta, quali enti necessari nella nostra struttura amministrativa. Per la verità la formulazione In molti vedono nella previsione il punto di arrivo del percorso avviato con la legge n. 56 del 2014. In altre parole la legge di riforma costituzionale non avrebbe fatto altro che “costituzionalizzare” la riforma operata con la legge ordinaria n. 56/2014; se da un lato la legge di riforma “decostituzionalizza” le Province”, dall’altro “costituzionalizza” gli Enti di area vasta.

Gli enti di area vasta, tuttavia non sono elencati nel Titolo V della Costituzione, come lo erano le Province, ma la loro previsione è bensì contenuta nella legge costituzionale di riforma del Titolo V, norma che nella gerarchia delle fonti ha pari valore della stessa Costituzione. I nuovi enti di area vasta sono dunque enti necessari della Repubblica, titolari di funzioni proprie al pari delle vecchie Province.

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Una risposta a 1

  1. waterboy Rispondi

    25/11/2016 alle 18:22

    5° miracolo: ma Ielo espressione della casta (vecchia, ma sempre casta) se la prende con la casta ?

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