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Megamulta, il tribunale europeo “salva” il Ccpl da un colpo mortale
Sospesa la fideiussione da 33 milioni di euro

 15/12/2015 – Il Tribunale dell’Unione europea “salva” il Ccpl. O per meglio dire, corregge una decisione palesemente abnorme, che avrebbe portato il consorzio cooperativo di Reggio Emilia guidato da Lino Versace, dritto nel baratro.

 Oggi, 15 Dicembre alle 17,30 il Ccpl ha ricevuto l’ordinanza con cui la Corte Ue, accogliendo il ricorso del gruppo, ha sospeso l’esecuzione della decisione della Commissione Europea del 24 Giugno 2015 “nella parte in cui essa impone l’obbligo di effettuare il pagamento provvisorio delle ammende inflitte o di costituire una garanzia bancaria di importo equivalente”.

Pasquale Versace, a.d. del Ccpl

Pasquale Versace, a.d. del Ccpl

In pratica, il Ccpl avrebbe dovuto o pagare immediatamente la multa da 33 milioni comminata per il cartello dei produttori di Free Food Packaging al quale prese parte Coopbox tra il 2000 e il 2008,  oppure depositare una fidejussione bancaria per una somma equivalente. In entrambi i casi sarebbe saltato l’accordo con gli istituti di credito, col rischio concreto della liquidazione.

Questo rischio è scongiurato dall’accoglimento del ricorso, che ha sospeso l’obbligo di presentare la fidejussione. Ora il Ccpl può continuare con maggiore tranquillità nel piano di dismissioni e puntare a una revisione della sentenza nel giudizio di merito. Le buone ragioni non mancano: la condanna è arrivata otto anni dopo l’apertura della procedura antitrust, e in questo periodo l’azienda reggiana è cambiata profondamente, non è certamente il colosso del 2007. E’ possibile anzi che oggi la multa da pagare superi lo stesso valore del patrimonio. Inoltre, in base al meccanismo perverso dell’antitrust europeo, il gruppo inglese Linpac principale artefice  del “cartello” non pagherà un cent di multa, mentre il Ccpl dovrebbe versare la cifra relativamente più elevata.

E sarebbe davvero una beffa se il piano di risanamento – che ha già permesso al Ccpl di rimborsare alle banche, con la vendita di Gesta a Cooopservice e delle pompe di benzina a Coop Nordest, 50 milioni su 200 di debito – dovesse saltare a causa di una decisione di stampo burocratico-amministrativo che arriva con un ritardo siderale, da far impallidire le lentezze della giustizia civile italiana, in una situazione completamente diversa da quella di partenza.

Questa sera il Ccpl ha espresso “soddisfazione” per “questa ordinanza che, oltre a recepire le nostre ragioni, ci consente di proseguire il lavoro di ristrutturazione del Gruppo intrapreso lo scorso anno all’insegna della trasparenza e del rigore”.

La “sospensiva” comunque non è gratis. Il presidente del Tribunale ha imposto al Ccpl di presentare una relazione trimestrale  sull’avanzamento del piano industriale e di pagare alla Commissione Ue la somma di 5 milioni oltre “alla totalità dei proventi derivanti dalla dismissione delle partecipazioni in Refincoop Spa, Erzelli Energia Srl e Smec Srl, non appena saranno realizzati”. Ma, come detto, la sentenza di merito sul ricorso potrebbe ridimensionare notevolmente l’importo dell’ammenda.

Resta il fatto che nessuno si è mosso a livello politico, nè a Roma nè a Bruxelles nè a Strasburgo, per imporre la revisione di una decisione edi un meccanismo palesemente ingiusti. Nessuno si è mosso nemmeno di fronte al rischio concreto di veder affondare il Ccpl, e non per colpa del mercato o dell’ingestibilità del debito (come alla cmr, a Orion e a Coopsette), ma per una decisione europea.

Ciò a conferma di una legge vecchia come il mondo, specialmente in politica: quando non servi più finisci in soffitta, o nel cassonetto. Speriamo che qualche persona di coscienza si faccia carico di dimostrare che non è sempre così.

Di seguito il testo del dispositivo dell’ordinanza del Tribunale Ue.

 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

  1. E’ sospeso l’obbligo imposto alle ricorrenti, CCPL-Consorzio cooperative di produzione e lavoro SC, Coopbox Group Spa, Poliemme Srl, Coopbox Hispania, SL, e Coopbox Eastern s.r.o., di costituire a favore della Commissione bancaria per evitare la riscossione immediata delle ammende loro inflitte ai sensi dell’articolo 2 della decisione C (2015) 4336 final della Commissione, del 24 giugno 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e della articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39563 – Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio), a condizione che:.– entro un mese dalla notifica della presente ordinanza, poi ogni tre mesi fino all’adozione della decisione nel procedimento principale, ecomunque al sopravvenire di ogni evento atto a influire sulla loro capacità di assolvere le ammende inflitte, le ricorrenti presentino per iscritto alla Commissione un resoconto particolareggiato dello stato di attuazione del piano di ristrutturazione del gruppo Ccp e dell’importo dei proventi liberati dalla vendita degli attivi di quest’ultimo tanto in esecuzione quanto al di fuori di detto piano;
        • Le ricorrenti versino alla Commissione la somma di EUR 5 milioni, non appena l’avranno realizzata da detta vendita, nonché la totalità dei proventi liberati dalla programmata dismissione delle partecipazioni in Refincoop Spa, Erzelli Energia Srl e Smec Srl, non appena saranno realizzati.

 

2) Le spese sono riservate.

 

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