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Ora bisogna controllare sul serio. Allarme per le moschee abusive, se ne parla in consiglio comunale

16/11/2015 – L’assalto del terrorismo islamico a Parigi è al centro anche della seduta del consiglio comunale reggiano, in programma oggi pomeriggiocon un ordine del giorno urgente – quindi da discutere subito, se la maggioranza dell’assemblea sarà d’accordo – depositato dal consigliere della Lega Nord Gian Luca Vinci, e un’interpellenza del capogruppo di  Forza Italia Giuseppe Pagliani. Entrambi chiedono controlli serrati sulle cosiddette “moschee abusive”, vale a dire i luoghi di culto islamici non autorizzati e mascherati in vario modo dietro il paravento di associazioni di volontariato. L’amministrazione comunale di Reggio Emilia, che ha poteri di controllo in materia, viene invitata ad attivarsi e a collaborare strettamente con la Questura e i Carabinieri. Ricordiamo che Reggio Emilia ha circa il 20% di cittadini residenti di origini extracomunitarie , e che più volte stati arrestati estremisti fiancheggiatori del terrorismo islamico. Solo pochi giorni fa un terrorista tunisino, che da Reggio Emilia organizzava il trasferimento di volontari in Iran e Afghanistan, arrestato nel 2008 e poi condannato a 7 anni, ha tentato di rientrare in Italia.

Il capogruppo di Forza Italia Giuseppe Pagliani, dunque,  ha presentato un’interrogazione urgente al sindaco sollevando il problema delle Associazioni di promozione sociale (Aps) utilizzate proprio come paravento dei luoghi di culto non autorizzati. “Pur essendo pacifico che non si possa negare la libertà religiosa – scrive Pagliani – altrettanto pacifico è che non si può – come, invece, oggi accade in Emilia-Romagna – stravolgere la lettera della legislazione vigente ( ad esempio, in materia di “Associazione di Promozione Sociale”) per favorire la proliferazione di moschee mascherate da centri culturali”. Pertanto chiede alla Giunta  “una puntuale verifica dell’utilizzo degli immobili destinati alle Associazioni di Promozione Sociale, e qualora siano riscontrate difformità al riguardo rispetto alle previsioni di legge, ad assumere i dovuti provvedimenti”.

Lo stesso tema tema è trattato da Gian Luca Vinci del Carroccio, nell’ordine del giorno depositato sabato: “Chiediamo che si vada verso una collaborazione molto più estretta tra il Comune di Reggio Emilia, il Questore e gli altri esponenti delle Forze dell’Ordine affinché l’opera di contrasto al terrorismo  si rinforzi dei poteri che la legge attribuisce al Comune in ambito Amministrativo in particolare l’emissione di Ordinanze in materia di esercizi pubblici ed urbanistica.

Un contrasto efficace al fenomeno terroristico di matrice islamista – aggiunge Vinci -può infatti necessitare di interventi anche di tipo amministrativo che esorbitano i normali poteri di pubblica sicurezza riservati alle Forze dell’Ordine, potendo infatti riguardare anche il controllo di luoghi di culto, più o meno ufficiali, come i centri culturali”.

L’INTERROGAZIONE DI PAGLIANI

 

Al Sindaco Luca Vecchi

Al Presidente del Consiglio comunale

INTERPELLANZA A RISPOSTA ORALE

Premesso che:

il criminale attacco portato da un gruppo di mussulmani contro persone inermi, nella città di Parigi, il vero e proprio bagno di sangue innocente che ne è seguito, anziché coccodrillesche lacrime impone – quantomeno – a tutti i soggetti che costituiscono la Repubblica di attivarsi affinché si abbia chiaro lo spartiacque tra il diritto alla professione della propria religione e i fiancheggiatori, quando non apologeti, delle attività terroristiche;

se è vero che l’articolo 8, comma 2, della Costituzione italiana dispone che “le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”, altrettanto vero è che il comma successivo dispone “i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”;

nei fatti, non esiste alcuna norma di legge che disciplini i rapporti con la religione islamica la quale, peraltro, non è organizzata tramite statuti. Pur essendo pacifico che non si possa negare per dette ragioni la libertà religiosa ai suoi aderenti, altrettanto pacifico è che non si può – come, invece, oggi accade in Emilia-Romagna – stravolgere la lettera della legislazione vigente ( ad esempio, in materia di “Associazione di Promozione Sociale”) per favorire la proliferazione di moschee mascherate da centri culturali;

sul territorio regionale, si assiste – infatti – all’esponenziale moltiplicarsi di associazioni che, ancorché auto definitesi “Associazioni di Promozione Sociale” (APS), nei fatti, hanno come funzione esclusiva e/o prevalente quella di gestire luoghi di culto per le comunità islamiche in immobili privi dei requisiti urbanistici, strutturali e di sicurezza, necessari, dovuti ed indispensabili per l’utilizzo ai detti fini;.

molte associazioni islamiche si avvalgono, infatti, dei privilegi e delle agevolazioni riservate alle Associazioni di Promozione Sociale dalla Legge n. 383/2000, tra le quali quella prevista dall’articolo 32, comma 4, della legge stessa, che testualmente dispone: “Le sedi delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso… indipendentemente dalla destinazione urbanistica”;

il ricorrere impropriamente alle disposizioni di favore dettate dal legislatore nazionale per le Associazioni di Promozione Sociale non ha, tuttavia, giovato – in diritto – alle comunità islamiche allorquando, anziché trovarsi di fronte ad amministratori compiacenti, votati più ad essere “buonisti” che “buoni”, si siano trovate di fronte a provvedimenti di diniego da parte assunti da una pubblica autorità, degna di questo nome. E’ il caso della sentenza 27 luglio 2010, n. 4915, del Consiglio di Stato, riferita ad una sala di preghiera islamica. Allo stesso modo, la sentenza 27 novembre 2010, n. 8928, del Consiglio di Stato avverso l’accoglimento del ricorso della locale Associazione Centro Culturale Islamico da parte del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (sentenza n. 2716/2009) – sempre in materia di abuso edilizio avvenuto durante un cambio di destinazione d’uso da un laboratorio artigiano a un luogo di preghiera – distingue il piano dei «diritti costituzionalmente tutelati, quale è il libero esercizio del culto» e l’esigenza della «corretta applicazione della normativa edilizia»;

la Giustizia Amministrativa in materia è univoca nel considerare come incompatibile con l’Attività di Promozione Sociale ogni attività di culto, anche se congiunta con altre attività.

Da ultimo, con sentenza del 15 Gennaio 2013, n. 181, il Consiglio di Stato ha ribadito l’impossibilità di qualificare come Associazione di Promozione Sociale un’associazione islamica che, oltre a prevedere nel proprio statuto finalità quali: “favorire lo studio e la conoscenza della lingua araba e della cultura islamica, sia tra i credenti islamici sia tra i cittadini di diversa religione e cultura; promuovere una maggior comprensione, ecc…. ” preveda di fare svolgere presso la propria sede attività di culto o di preghiera;

il Consiglio di Stato ha anche precisato che la sede ed i locali di un’Associazione di Promozione Sociale non possono essere oggetto di un uso promiscuo tra attività di effettiva promozione sociale ed attività di culto, ribadendo nella citata sentenza n. 181/2013 che:  “…proprio in considerazione della meritevolezza delle finalità perseguite dalle associazioni di promozione sociale, le relative sedi, ai sensi dell’articolo 32, L. 7 dicembre 2000 n. 383, sono localizzabili in tutte le parti del territorio urbano, essendo compatibile con ogni destinazione d’uso urbanistico, a prescindere dalla destinazione d’uso edilizio impressa specificamente e funzionalmente al singolo fabbricato, sulla base del permesso di costruire”. Ed ancora: “Pertanto, ove, come nella specie…, si rischierebbe di consentire un utilizzo del tutto strumentale ed opportunistico della normativa di estremo favore sopra richiamata per porre un edificio destinato al culto in qualsiasi parte del territorio comunale. Occorre ulteriormente precisare che, ai sensi dell’articolo 1 della citata Legge n. 383/2000, il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo è riconosciuto anche  per il conseguimento di finalità di carattere culturale e di ricerca etica e spirituale. E’ evidente che la finalità di ricerca etica e spirituale è attività distinta dall’esercizio delle pratiche di culto, configurandosi la “ricerca” come attività che si giova della dimensione sociale e associativa attraverso lo scambio delle opinioni e delle conoscenze e che non può confondersi con la mera attività di culto, quale pratica religiosa esteriore riservata ai credenti di una determinata fede”;

appare quindi fuori di dubbio che, se intendono favorire l’insediamento di luoghi di culto, le amministrazioni comunali devono individuare – all’interno delle norme tecniche di attuazione dei Piani regolatori generali, o degli strumenti urbanistici che a quest’ultimi si sono sostituiti (Regolamento Urbano Edilizio, Piano Operativo Comunale, Piano Strutturale Comunale) – apposite zone destinate ai servizi di quartiere, tra le quali quella specificamente prevista come categoria “AR – attrezzature religiose esclusi i conventi”;

SI INTERPELLA IL SINDACO VECCHI E LA GIUNTA PER SAPERE:

 1)     se e quali urgenti iniziative intenda assumere la Giunta Comunale di Reggio Emilia per impedire un uso distorto della vigente normativa regionale in materia di Associazioni di Promozione Sociale – segnatamente dell’articolo 2, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 9 dicembre 2002, n. 34 – utilizzata, come è nei fatti, dalle comunità islamiche per l’apertura di veri e propri luoghi di culto, mascherati da centri culturali;

2)     se la stessa si adopera immediatamente ad una puntuale verifica dell’utilizzo degli immobili destinati alle Associazioni di Promozione Sociale, e qualora siano riscontrate difformità al riguardo rispetto alle previsioni di legge, ad invitarle ad assumere i dovuti provvedimenti. Giuseppe Pagliani Capogruppo Forza Italia

 L’ORDINE DEL GIORNO URGENTE DELLA LEGA NORD

  OdG ex art. 20

Solidarietà popolo francese, controlli nei Centri Culturali Islamici a Reggio

PREMESSO:

che nella serata di venerdì la città di Parigi è stata sconvolta da una serie di attentati;

che tali attentati hanno causato la morte di oltre cento persone e altrettanti feriti gravi;

che per le sue modalità è il più grave attentato terroristico mai avvenuto sul suolo europeo;

che tale attacco è stato compiuto da fondamentalisti islamici;

che nel nostro paese sta per aprirsi l’anno del Giubileo;

che dalle rivendicazioni dei gruppi terroristici emerge come sia intenzione degli stessi far seguire altri attentati a Washington e Roma;

che la complessità di tali attentati, come quelli di Parigi, sembrano necessitare di diverso tempo per la loro preparazione;

che sul territorio comunale sono presenti “moschee” sotto forma di centri di cultura islamici;

che già in altri luoghi i centri di cultura islamici sono stati occasione di incontro per i terroristi;

che il Comune ha specifici poteri di tipo amministrativo, riservati dalla legge al nostro ente;

che è onere di tutte le istituzioni collaborare per combattere il fenomeno terroristico;

il Consiglio Comunale esprime la propria solidarietà e la propria vicinanza al Popolo Francese per i gravi attentati subiti ed

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta a collaborare strettamente con il Questore di Reggio Emilia e con gli esponenti delle altre Forze dell’Ordine, al fine di coadiuvare la loro opera di prevenzione e repressione di eventuali atti terroristici nel nostro paese, manifestando sin da subito la piena disponibilità del Comune di Reggio Emilia ad intervenire in supporto al loro operato con Ordinanze di tipo Amministrativo e/o con ogni altro mezzo in suo possesso. Gianluca Vinci (LNP)

 

 

 

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