Con l’approvazione del DL 102/2013 (c.d. “decreto del fare”) è stata introdotta la possibilità di equiparare alla prima casa le abitazioni date in comodato d’uso ai parenti in linea retta di primo grado (genitori, figli, fratelli). Ciò comporterà, per i Comuni che faranno propria tale delibera entro fine novembre, di consentire, a chi si ritrova nelle condizioni stabilite dalla norma, di essere esentati dalla seconda rata dell’IMU per il 2013. E’ stata così sanata una falla non indifferente nella legislazione sull’Imu, che danneggiava le famiglie.
Per altro il decreto in oggetto ha messo a disposizione dei comuni un importo di 18,5 milioni di euro per coprire l’eventuale esenzione concessa comprendo di fatto, almeno in parte, il mancato introito. Ora però i Comuni devono adottare a spron battuto le delibere di attuazione.
Per questo il gruppo consigliare PDL-La Destra Uniti per Scandiano ha presentato un ordine del giorno che impegna sindaco e la giunta ad adottare una apposita delibera da votarsi entro il 30 novembre che equipari le abilitazioni e relative pertinenze, assegnate in comodato d’uso ai parenti in linea retta entro il primo grado, all’abitazione principale così come previsto dal decreto del fare, e successivamente a pubblicare sul sito del comune entro il 9 dicembre tale delibera perché diventi efficace.
L’ORDINE DEL GIORNO DI PAGLIANI, FILIPPINI e NIRONI
SU IMU E ABITAZIONI IN COMODATO
Visto
Il DL 102/2013 e la sua relativa conversione in legge da parte del Senato il 24 Ottobre 2013;
Visto:
l’art 2. Bis comma 1 così recitante: nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio;
Considerato che:
l’art 2. Bis comma 2 stabilisce che al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell’ulteriore minor gettito dell’imposta municipale propria derivante dall’applicazione del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l’anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
Si impegna:
il sindaco e la giunta a presentare una apposita delibera da votarsi entro il 30/11/2013 che equipari le abilitazioni e relative pertinenze, assegnate in comodato d’uso ai parenti in linea retta entro il primo grado, all’abitazione principale così come previsto dal decreto in oggetto 102/2013; e successivamente a pubblicare sul sito del comune entro il 09/12/2013 tale delibera.
Fabio Filippini, Alessandro Nironi, Giuseppe Pagliani
Scandiano 28/10/2013
Luigi
10/11/2013 alle 18:44
Nell’art.2bis sopra riportato della legge di conversione del DL n.102 del 30.8.2013 si dà facoltà ai Comuni di considerare abitazione principale quella data in comodato,stabilendo il limite ISEE.Ma non Le sembra Rag. De franceschi che ciò sia illegittimo considerando che l’IMU ha carattere patrimoniale e quindi colpisce il patrimonio non il reddito?
Infatti è chiaro che l’Imu non ha per oggetto il «possesso» di redditi, ma il «possesso» dei beni immobili, senza riguardo al fatto che essi effettivamente producano, o meno, un reddito: si tratta quindi di un’imposta che, prescindendo completamente dal vantaggio che da un bene immobile può derivare al suo “possessore” (sia in termini di utilizzo diretto che in termini di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso) è qualificabile, come la previgente Ici, come imposta “reale” o come “imposta patrimoniale»; Cass., 10 ottobre 2008, n. 24924, in il fisco, 2008, 7390; in Corr. Trib., 2008, 3624; in Immobili & dir., 2009, 1, 54; in Riv. giur. edilizia, 2008, I, 1501; in Riv. trib. loc., 2009, 54; in Tributi loc. e reg., 2009, 80; e in Boll. trib., 2009, 569, secondo cui «l’imposta comunale sugli immobili ha natura reale ed il relativo presupposto è integrato dal possesso dei beni immobili così come individuati dall’art. 2 d. lgs. n. 504/1992; non rileva la capacità di produrre reddito né, se non nei limiti della riduzione del prelievo, l’eventuale inagibilità o inabitabilità dell’unità immobiliare; ne consegue che l’iscrizione in Catasto del fabbricato, ancorché in corso di costruzione, determina la realizzazione del presupposto impositivo
indipendentemente dalla circostanza relativa all’ultimazione dei lavori o all’utilizzazione».
Risposta
.
Alberto De Franceschi
2 novembre 2013
10:16
.
Non solo condivido pienamente ma confermo l’assurdità della posizione presa. Luigi ti ringrazio anche per l’attenta esposizione dei riferimenti normativi che ho evitato nel trafiletto solo per rendere chiaro ai più la questione.
Risposta