Gentile Presidente,
1) La Giunta comunale di Reggio Emilia in data 17 giugno 2015 ha assegnato l’incarico di Presidente delle Farmacie Comunali Riunite al Consigliere comunale Annalisa Rabitti;
2) In data 22 giugno 2015 nel comunicato stampa del Comune di Reggio Emilia, si afferma che “Il Consiglio comunale di Reggio Emilia ha approvato all’unanimità la surroga di Annalisa Rabitti con Giorgio Campioli, nel gruppo Pd; Annalisa Rabitti ha infatti cessato dalla carica di consigliere per dimissioni, a seguito della sua nomina a presidente dell’azienda speciale Farmacie comunali riunite (Fcr)”;
3) Tale nomina della consigliera risulta illegittima ai sensi dell’art. 7 del DLGS 39/2013 recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, noto decreto anticorruzione conosciuto come “Legge Severino”;
4) Nell’articolo 7 si afferma che “coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune(…) ovvero a coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (…) non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione”.
5) Le Farmacie Comunali di Reggio Emilia è un’ente controllato dall’amministrazione comunale e suddetta nomina crea inevitabilmente un conflitto d’interessi con il precedente ruolo di consigliere comunale;
6) Tale nomina a Presidente prevede determinati poteri di gestione, controllo e rappresentanza delle FCR;
7) Si legge infatti nello Statuto dell’Ente che: 1. Il Presidente dirige i lavori del Consiglio di Amministrazione, fa osservare lo Statuto e i regolamenti, stabilisce l’ordine e le modalità della discussione e delle votazioni; 2. Il Presidente esercita tutte le funzioni e i poteri che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti vigenti e svolge funzione propulsiva della attività del Consiglio di Amministrazione, regolandone i lavori:
a. sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell’utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo di attività dell’Azienda; b. formula proposte sulle materie poste all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e in particolare circa le proposte di modifiche da apportare allo Statuto dell’Azienda e sulle materie attinenti all’operato del Direttore dell’Azienda; c. ha la rappresentanza nei rapporti con gli Enti locali e altre autorità; d. assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza propria del Consiglio di Amministrazione quando l’urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso e sia dovuta a cause nuove od urgenti rispetto all’ultima convocazione del Consiglio di Amministrazione (art. 14 Statuto).
8) La Legge Severino ha previsto, in attuazione di Direttiva dell’ONU, l’Istituzione di una Commissione Nazionale Anticorruzione al fine, tra gli altri, di esercitare la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni, sulla trasparenza dell’attività amministrativa alla luce delle disposizioni anti corruzione previste in detta legge;
9) La Legge Severino, come indicato nei punti precedenti, prevede che “coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune(…) ovvero a coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (…) non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione”;
10) Nel caso di specie invece il Comune di Reggio Emilia, in persona del Sindaco e della Giunta, ha nominato come presidente della partecipata FCR proprio la consigliera comunale in carica Annalisa Rabitti.
11) Si ritiene quindi che tale nomina da parte della Giunta del Comune di Reggio Emilia sia del tutto contraria alla normativa contro la corruzione prevista dalla Legge Severino.
Tutto ciò esposto,
CHIEDONO
che l’Associazione Nazionale Anticorruzione, con la propria funzione e capacità di controllo e vigilanza, verifichi l’effettiva violazione della Legge Severino da parte della Giunta di Reggio Emilia, ne dia relazione al Parlamento come previsto dalla legge stessa, e prenda ogni provvedimento di legge e del caso di sua competenza.
Deputata Maria Edera Spadoni
Avv. Paola Soragni, Consigliere comunale Reggio Emilia
Gianluca Sassi, Consigliere regione Emilia Romagna
Norberto Vaccari, Capogruppo consiglieri comunali M5S Reggio Emilia